24 Marzo 2022

Il principio di proporzionalità delle sanzioni alla Corte di Giustizia

di Evangelista Basile

Con sentenza dello scorso 8 marzo 2022 (causa C-205/20), la Corte di Giustizia è intervenuta in merito al principio di proporzionalità delle sanzioni pecuniarie previste dai diritti degli Stati membri nel caso di violazione di disposizioni giuslavoristiche, disciplinato dall’articolo 20, Direttiva 2014/67/UE.

Nel caso di specie, infatti, il diritto austriaco prevedeva una sanzione particolarmente afflittiva anche a seguito di un mero errore formale da parte della società datrice di lavoro. La Corte ha richiamato dapprima un proprio precedente, l’ordinanza del 19 dicembre 2019, con la quale aveva sostanzialmente dichiarato che il citato articolo 20 dovesse essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di inosservanza di obblighi in materia di lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documentazione salariale, l’irrogazione di sanzioni di importo elevato che: non possono essere inferiori a un importo predefinito; sono irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un massimale e alle quali si aggiunge un contributo alle spese del procedimento pari al 20% del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le irroga.

Sulla scorta di quanto detto, la Corte ha, quindi, chiaramente dichiarato che anche se una Direttiva lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri per l’adozione delle modalità attuative, una disposizione può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli Stati membri, in termini non equivoci, un’obbligazione di risultato precisa e incondizionata quanto all’applicazione della regola enunciata.

Tale carattere incondizionato appartiene, dunque, al principio di proporzionalità delle sanzioni, che, in effetti, non richiede l’emanazione di alcun atto da parte degli Stati, a cui non è attribuita alcuna facoltà di condizionare o restringere la portata del divieto di sproporzione.

L’articolo 20 sarebbe, poi, anche sufficientemente preciso e, pertanto, deve essere attuato in ogni caso dagli Stati membri. Se così non fosse, il principio del primato del diritto dell’Unione impone comunque ai giudici nazionali di interpretare il loro diritto interno in modo conforme a quello europeo e, ove non possibile, di disapplicare le norme contrarie o la parte di esse da cui deriva il carattere sproporzionato delle sanzioni e, pertanto, il singolo potrebbe comunque vedersi riconosciuto in sede nazionale il proprio diritto.

La sentenza è particolarmente interessante se si pensa all’elefantiaco contenzioso relativo al recupero da parte dell’Inps della totalità degli sgravi contributivi usufruiti dalle aziende anche nel caso di errori meramente formali nelle denunce contributive o a inadempimenti di scarsa entità.

In attesa che si formi un’unica prassi da parte dell’Istituto, o di un intervento legislativo che proporzioni azione e reazione, gli effetti diretti delle normative europee possono dunque assurgere a strumenti salvifici nei confronti dei provvedimenti dell’Amministrazione.

 

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