5 Novembre 2020

Il procedimento cautelare è valido ai fini decadenziali

di Evangelista Basile

Con la sentenza n. 212 del 22 settembre 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 6, comma 2, L. 604/1966, come sostituito dall’articolp 32, comma 1, L. 183/2010, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli articoli 669-bis, 669-ter e 700, c.p.c..

La sentenza risponde a una problematica, in effetti, rilevante: l’articolo 32, Collegato Lavoro, ha, infatti, esteso i termini decadenziali di cui alla L. 604/1966 anche ad altri atti datoriali, fra cui il trasferimento del lavoratore (fattispecie che ha dato vita alla pronuncia in esame). Ci si è, dunque, chiesti se sia ragionevole – dopo l’impugnazione stragiudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del trasferimento – differenziare le situazioni di chi proceda con la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, di chi proceda con ricorso ex articolo 414, c.p.c. e di chi, infine, opti per adire sì l’Autorità giudiziaria, ma per il tramite di un ricorso di natura cautelare quale quello ex articolo 700, c.p.c..

Stante la lettera di Legge, infatti, al fine di non incorrere nella seconda decadenza, il lavoratore avrebbe avuto l’onere di procedere o con un classico ricorso o con il tentativo di conciliazione o arbitrato, mentre chi avesse agito ex articolo 700, c.p.c. senza instaurare (anche) il giudizio di merito sarebbe incorso nella decadenza. A ben vedere, però, la ratio della norma risiede sostanzialmente nell’evitare che il lavoratore possa tenere “nascosta” la volontà di agire nei confronti del datore di lavoro per tempi troppo lunghi, ovvero quelli di prescrizione della nullità o annullabilità dell’atto. Non sembra, sotto questo profilo, che ammettere la possibilità di interruzione della decadenza anche tramite un ricorso cautelare, il cui esito è comunque anticipatorio di una sentenza definitiva, violi la ratio sottesa alla norma. E, anzi, si ritiene che sia in effetti irragionevole dare un peso maggiore alla richiesta di tentativo di conciliazione piuttosto che all’incardinazione di un vero e proprio giudizio, seppure di fronte al giudice cautelare. Ma la vicenda non è di così pronta risoluzione.

La pronuncia della Corte che ha, dunque, sposato questa tesi, lascia un fronte aperto (di enorme rilevanza). Se, infatti, è vero che l’azione anche cautelare manifesta in maniera certa la volontà del lavoratore di impugnare l’atto datoriale, dall’altra parte, nel caso in cui il giudizio ex articolo 700, c.p.c., si risolva in un rigetto per mancanza del fumus o del periculum in mora, il lavoratore avrebbe poi – superata la decadenza – di nuovo i lunghi termini di prescrizione per introdurre un giudizio di merito, con buona pace della ratio sottesa alle riforme, non avendo – come invece previsto in caso di rifiuto o mancato accordo conciliativo – un termine stabilito dalla Legge per introdurre il giudizio.

Quello che è dunque auspicabile è un intervento correttivo del Legislatore alla luce della pronuncia costituzionale.

 

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