13 Settembre 2018

Pubblici esercizi e Turismo Confesercenti regolamentano la flessibilità DSA

di Luca Vannoni

Nel corso dell’estate, quasi contemporaneamente, il rinnovo del Ccnl Turismo Confesercenti del 18 luglio 2018 e la stesura definitiva del nuovo Ccnl Pubblici esercizi Fipe del 17 luglio 2018 hanno regolamentato il diritto alla flessibilità per i familiari di primo grado di studenti del primo ciclo con DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, quali disturbi – certificati – specifici di apprendimento), impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, previsto dalla articolo 6, L. 170/2010.

Rispetto all’unico precedente esistente, il Ccnl Credito, dove si riconoscono 5 giorni di permesso annui, con preavviso di 10 giorni minimo, nei 2 accordi sopra indicati si intendono privilegiare forme di flessibilità sull’orario, sia come turni agevolati sia, in alternativa, come possibilità di trasformazione del rapporto a tempo parziale.

Al fine di contemperare le necessità aziendali e la continuità produttiva, in coda al comma 1 si prevede un limite del 5% della forza occupata nell’unità produttiva, e, nel comma 2, che la concessione dovrà tener conto delle esigenze dell’azienda e della lavoratrice madre.

Questa modalità di regolamentazione sembra essere molto più funzionale rispetto a quella del Credito, ma più delicata da gestire: tenuto conto dell’orario di uscita pomeridiano e del periodo scolastico (i periodi in cui si intensificano generalmente le attività legate al turismo non coincidono con momenti di frequenza scolastica) la conciliazione tra le reciproche esigenze parte da un diritto pieno del lavoratore, eccezionalmente comprimibile per necessità oggettive, che potrebbero pregiudicare la continuità dell’attività aziendale.

Come si ricordava qualche tempo fa su EC lavoro, non sempre è limpido il confine di sopportabilità organizzativa in capo al datore di lavoro, ma è sicuramente consigliabile limitare i rifiuti alle situazioni di assoluta incompatibilità con i ritmi produttivi del datore di lavoro e l’assoluta necessita di presenza del lavoratore nell’orario aziendale.

 

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