17 Marzo 2020

Recenti indicazioni dall’INL su diffida e conciliazione

di Roberto Lucarini

In questi primi mesi del 2020 l’INL ha offerto alcune indicazioni in relazione a problemi operativi sorti nell’applicazione di taluni istituti giuridici: la diffida accertativa e la nuova conciliazione per contratti a tutele crescenti. Vediamo, in breve, quanto appena detto.

L’istituto giuridico della diffida accertativa, per crediti patrimoniali derivanti al lavoratore dal rapporto di lavoro, viene così definito (articolo 12, D.Lgs. 124/2004): “Qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”.

Sappiamo che, in linea generale, la prescrizione per crediti retributivi è di tipo breve, ossia pari a 5 anni (articolo 2948, cod. civ.); il problema, semmai, è da quando essa decorre. La questione è stata ed è molto dibattuta, in giurisprudenza e dottrina, avuto riguardo alle distinte situazioni dei lavoratori protetti contro il licenziamento da tutela reale o meno; ciò alla luce del depotenziamento effettuato con la Riforma Monti – Fornero e delle novità apportate col Jobs Act in tema di tutele crescenti. In sostanza la distinzione è questa: per taluni lavoratori la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (mensile); per altri solo dalla cessazione del rapporto, ciò in quanto nella loro debole posizione, tali lavoratori, avrebbero parecchie remore a proporre azioni contro il datore in corso di rapporto.

Tutto questo bel complicato quadretto propone ricadute anche nel momento in cui l’ispettore, in sede di verifica, accertasse un credito retributivo del lavoratore; quale data di decorso della prescrizione dovrebbe considerare?

L’INL, con nota n. 595/2020, correttamente, sembra tagliare la testa al toro, offrendo ai propri funzionari questa indicazione: si devono considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato. In caso di contestazione, ci penserà il giudice a valutare la concreta situazione.

L’altro tema, affrontato dall’INL con nota n. 148/2020, riguarda l’istituto della conciliazione introdotto ad hoc per i contratti a tutele crescenti.

Come noto, questa offerta conciliativa stabilisce che il datore di lavoro recedente possa offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni) e con consegna di apposito assegno circolare, in una delle sedi c.d. protette (ITL, sede sindacale o commissione di certificazione) un importo a titolo conciliativo – che non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef e non è parimenti assoggettato a contribuzione previdenziale – di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità.

Il dilemma, sorto in sede operativa, si pone a seguito della numerosa casistica che gli Ispettorati territoriali si trovano sovente a dover affrontare; situazioni che, in termini pratici, sono spesso risolte vicino al sopraggiungere del termine dei 60 giorni normativamente previsto, oltre ad essere talora numericamente rilevanti. Ci si chiede: se la firma dell’accordo conciliativo slittasse oltre i 60 giorni, per motivi vari legati ad aspetti tecnici e operativi, che succede?

L’INL non ha dubbi; il termine posto dalla norma riguarda solo l’effettuazione dell’offerta datoriale al lavoratore, e non anche la conclusione del procedimento amministrativo. Quest’ultimo, pertanto, potrà anche concludersi oltre il detto termine.

 

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