21 Ottobre 2020

Regime tributario dei contributi versati agli Enti bilaterali

di Cristian Valsiglio

I contributi versati agli Enti bilaterali da datori di lavoro e lavoratori concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, recentemente, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 54/E/2020, ha indicato alcune fattispecie di esenzione della contribuzione.

 

Premessa

Prima di soffermarci sulle indicazioni della risoluzione in commento, è bene riavvolgere il nastro e analizzare il predetto tema fiscale in relazione alle disposizioni normative in vigore e alla prassi amministrativa formatasi in materia.

Come noto, l’articolo 51, comma 1, Tuir, in materia di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, recita: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

L’attrazione omnicomprensiva della redditualità del lavoratore dipendente sorge per il solo fatto che un datore di lavoro corrisponde somme e/o valori a un proprio lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro.

Tale principio generale, tuttavia, non trova applicazione in 2 specifici casi:

  1. quando una somma non crea una ricchezza in capo al lavoratore e, quindi, non è fonte di capacità contributiva tassabile nel rispetto dell’articolo 52, Costituzione (ad esempio, la corresponsione di una somma risarcitoria di un danno emergente);
  2. quando è esplicitamente previsto in disposizioni normative (si vedano le esclusioni presenti nell’articolo 51, comma 2 ss., Tuir).

In merito al regime tributario dei contributi versati agli enti bilaterali, ci si è interrogati sull’applicazione della disposizione prevista all’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir, a mente della quale “Non concorrono a formare il reddito, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.

L’articolo 2, comma 1, lettera h), D.Lgs. 276/2003, definisce gli enti bilaterali quali organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai contratti collettivi di riferimento.

A tal riguardo, pur considerando i contributi versati agli enti bilaterali quali contributi di natura assistenziale, la disposizione sopra riportata indentifica in modo molto chiaro, quale fonte istitutrice della contribuzione, non la Legge, bensì la contrattazione collettiva.

Il Mef, con circolare n. 55/E/1999, in relazione al trattamento tributario dei contributi versati alle c.d. Casse edili, enti bilaterali di settore finanziati con contributi previsti dalla contrattazione collettiva, ha avuto modo di precisare i seguenti aspetti:

  • i contributi e i versamenti alle Casse edili discendono dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti, che determinano anche l’importo dei versamenti in base a una percentuale massima della retribuzione; pertanto, il versamento di tali contributi non è obbligatorio per Legge;
  • la circostanza che i contributi versati alla Cassa edile siano facoltativi e che il loro versamento sia previsto dai contratti comporta che la quota di essi che alimenta prestazioni di tipo assistenziale, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del datore di lavoro, concorra a formare interamente il reddito di lavoro dipendenti.

 

Deroghe alla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente

Nonostante il principio generale di tassazione dei predetti contributi, l’Amministrazione finanziaria ebbe, tuttavia, modo di evidenziare una prima deroga, precisando che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro del dipendente, “i contributi che il datore di lavoro versa alle Casse edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e di protezione individuale nonché per la formazione professionale, o quelli per le spese di gestione, etc.”.

La tematica è stata oggetto di ulteriore esame da parte dell’Agenzia delle entrate, la quale, con risposta a interpello n. 24/2018, riprendendo quanto già affermato con circolare n. 55/E/1999, ha precisato che i contributi versati all’ente bilaterale concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto l’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir “non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali”.

Tale principio è ribadito anche dalla risoluzione n. 54/E/2020 qui in commento.

Tuttavia, la predetta risoluzione prevede l’esclusione dall’imponibilità dei contributi versati agli enti bilaterali nelle seguenti 2 specifiche eccezioni:

  1. qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi a un ente o a una cassa. In questo caso la contribuzione all’ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro;
  2. qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore. Ad esempio, qualora il versamento avvenga su base di una massa salariale generica ovvero su una forza media del periodo di riferimento.

Relativamente a questo punto, l’Agenzia delle entrate, analizzando il caso di specie oggetto dell’interpello, evidenzia che la contribuzione all’ente è ad esclusivo carico della società istante, che versa, con cadenza trimestrale, l’ammontare della contribuzione dovuta per il trimestre precedente, determinata convenzionalmente moltiplicando il contributo di 21 euro per la “forza media” del trimestre di competenza.

In sostanza, il contributo versato all’ente è cumulativo e indifferenziato e ciò porta ad escludere un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore, motivo per il quale non è possibile ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti dei dipendenti, con la relativa non concorrenza al reddito.

 

Conclusioni

In conclusione, si deve ritenere che, alla luce della prassi consolidata in materia, i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore agli enti bilaterali sono imponibili fiscalmente. L’esenzione fiscale può essere ottenuta solo nelle seguenti 3 casistiche:

  1. l’ente fornisce prestazioni collegabili alla sola prestazione lavorativa (ad esempio, fornitura di indumenti da lavoro e di protezione individuale, formazione professionale, etc.);
  2. la contribuzione è versata all’ente solo per un interesse del datore di lavoro;
  3. la contribuzione versata non è riferibile alla singola posizione individuale del dipendente.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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