14 Ottobre 2015

Revisione delle sanzioni dopo il D.Lgs. n.151/15: indicazioni ministeriali

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.26 del 12 ottobre, ha offerto le prime indicazioni operative dopo la modifica del sistema sanzionatorio ad opera del D.Lgs. n.151/15, art.22, soffermandosi in particolare su: lavoro nero, LUL, prospetti paga e assegni familiari.

 

Lavoro nero – Le sanzioni sono riformulate e graduate per fasce, in relazione alla durata del comportamento illecito, con aggravio del 20% in caso di impiego di lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa: in tali ultimi casi non trova applicazione la procedura di diffida, reintrodotta dal decreto Semplificazioni.

Per la regolarizzazione della maxisanzione si prevede:

  • la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time con riduzione non superiore al 50%, o di contratto a tempo pieno e determinato di almeno 3 mesi;

  • il mantenimento in servizio dei lavoratori oggetto di regolarizzazione per almeno 3 mesi, da computarsi al netto del periodo di lavoro prestato in nero, che dovrà comunque essere regolarizzato. Di conseguenza il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro nero, mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso ispettivo.

L’adempimento della diffida costituisce elemento oggettivo di applicabilità della sanzione minima.

Viene inoltre precisato che non è possibile adempiere alla diffida con un contratto di lavoro intermittente, perché incompatibile con la continuità del rapporto sottesa alla ratio legis.

È stata eliminata la c.d. maxisanzione affievolita, pertanto qualora un lavoratore risulti regolarmente occupato dopo un periodo prestato in nero, la fattispecie rientra nella condotta tipica. In tal caso, però, la circolare precisa che la diffida dovrà avere ad oggetto esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in nero.

Pertanto il datore di lavoro, nel termine di 45 giorni dalla notifica della diffida, dovrà dare dimostrazione della copertura del precedente periodo di occupazione irregolare, rettificando la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro e del pagamento delle sanzioni nella misura minima e dei contributi riferibili al periodo in nero. Allo stesso modo dovrà comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui i lavoratori irregolarmente occupati non risultino più in forza al momento dell’accesso ispettivo, poiché la disposizione limita la condizione del mantenimento in servizio per almeno tre mesi ai soli lavoratori irregolari “ancora in forza” al momento dell’accesso ispettivo.

Sono stati inoltre modificati gli importi di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale. Viene prevista la possibilità di chiedere la revoca, da parte del datore, tramite il versamento immediato del 25% della somma aggiuntiva dovuta, con riserva di pagamento dell’importo residuo, maggiorato del 25%, entro i 6 mesi successivi. Per la revoca è inoltre necessario che la regolarizzazione dei lavoratori in nero debba avvenire tramite le tipologie contrattuali previste dalla norma sulla maxisanzione. Inoltre la regolarizzazone dei rapporti va verificata anche in relazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione ex D.Lgs. n.81/08.

 

LUL – Per le condotte di infedele o omessa registrazione dei dati è prevista un a sanzione da € 150,00 a € 1.500,00, aumentata in base al numero di lavoratori e alle mensilità interessate.

Viene ribadito che l’infedele registrazione va riferita esclusivamente ai casi di difformità tra dati registrati e quantum della prestazione resa o l’effettivo compenso corrisposto.

 

Prospetti paga – È prevista una sanzione da € 150,00 a € 900,00, aumentata in base al numero di lavoratori e alle mensilità interessate.

 

Assegni familiari – È prevista una sanzione da € 500,00 a € 5.000,00, aumentata in base al numero di lavoratori e alle mensilità interessate.

 

La circolare precisa infine che le nuove disposizioni sanzionatorie si applicano esclusivamente agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.