La Riforma Fiscale spiega ma non risolve: le domande aperte sulla cessione di quote di studi associati
di MpO & partners Scarica in PDF
Con la Riforma Fiscale il Legislatore ha finalmente fatto chiarezza sul trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione di una partecipazione in uno studio associato, inquadrabili ora come redditi da lavoro autonomo.
Questo intervento segna una svolta significativa sull’argomento, dal momento che, fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024, vi è stata incertezza in merito alla corretta disciplina tributaria da applicare al caso in cui un professionista, socio di un’associazione professionale, intendesse cedere la propria partecipazione.
Infatti, l’unico riferimento normativo a questa fattispecie era rappresentato dal comma 1, lettera c), dell’articolo 67, Tuir, pre riforma, secondo cui, la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione in un’associazione professionale non rientrava tra le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e, di conseguenza, non era inquadrabile come reddito diverso.
L’Agenzia delle entrate non si è mai espressa sulla questione, per cui nella prassi professionale gli operatori procedevano seguendo approcci interpretativi differenti.
Secondo una prima interpretazione le somme percepite dal socio cedente erano equiparabili ai proventi derivanti dalla cessione della clientela professionale e, da un punto di vista fiscale, inquadrabili come redditi da lavoro autonomo ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 54, Tuir, pre riforma. Un ulteriore punto di vista, più giuridico, considerava le entrate percepite a seguito della cessione della partecipazione nello studio associato come corrispettivi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere e, stando a quando disposto dalla lettera l) dell’articolo 67, Tuir pre riforma, da far rientrare tra i redditi diversi. Vi era infine una parte della dottrina che considerava tali proventi addirittura come non imponibili dal punto di vista fiscale.
Per comprendere meglio in che modo il Legislatore, con il Decreto Irpef-Ires, abbia fatto chiarezza sul corretto collocamento degli incassi conseguiti a seguito della cessione di partecipazioni in studi associati, si presenta di seguito in modo dettagliato l’insieme delle modifiche che ha interessato tale ambito, accompagnato dalle note contenute nelle Relazioni Tecniche fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In primo luogo, è stato riscritto l’articolo 54, Tuir, suddividendolo in più articoli, per una più agevole individuazione della disciplina relativa a ciascun componente di reddito. È stato introdotto, al comma 1 del nuovo articolo 54, il principio di onnicomprensività secondo cui ora “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività”.
Per effetto di questo nuovo criterio, è stato eliminato il comma 1-quater dell’articolo 54 pre riforma, relativo ai corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all’attività artistica o professionale, la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal principio di onnicomprensività di cui al comma 1 del nuovo articolo 54.
È stata quindi effettuata una modifica di coordinamento alla lettera g-ter) dell’articolo 17, comma 1, Tuir, in materia di tassazione separata, sostituendo il richiamo ivi contenuto all’abrogato comma 1-quater dell’articolo 54, con l’esplicito riferimento ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all’attività artistica o professionale.
All’interno della stessa lettera g-ter), è stata al contempo inserita l’opzione, per il contribuente, di assoggettare a regime di tassazione separata anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti comunque riferibili all’attività artistica o professionale esercitata, in quanto, spiega la Relazione, “beni di secondo grado rispetto alla clientela e agli elementi immateriali sottostanti”. Tale regime di tassazione è applicabile a condizione che i proventi siano percepiti all’interno dello stesso periodo d’imposta, anche in più rate.