24 Maggio 2018

Il riposo settimanale dell’autotrasportatore

di Luca Vannoni

La gestione dell’orario di lavoro, dei tempi di riposo e dei tempi di guida rappresenta forse l’aspetto più complesso della gestione dei rapporti di lavoro nel settore dell’autotrasporto, anche per la pluralità di fonti che intervengono sulla materia, tra cui direttive e regolamenti di matrice comunitaria.

A dimostrazione della capillarità tra normativa comunitaria e ordinamento interno, recentemente il Ministero dell’Interno, con circolare n. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018, ha diramato importanti istruzioni in merito alla questione del riposo settimanale a bordo del veicolo a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 20 dicembre 2017 causa C-102/16 Vaditrans BVBA/Belgische Staat).

L’articolo 4, Regolamento UE 561/2006, definisce il periodo di riposo settimanale in 2 forme distinte:

  1. il “periodo di riposo settimanale”, ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
  2. e il “periodo di riposo settimanale ridotto”, ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, fino una durata minima di 24 ore continuative.

L’alternatività tra le 2 forme è regolamentata espressamente dall’aricolo. 8, paragrafo 6, dello stesso Regolamento. Nel corso di 2 settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno:

  • 2 periodi di riposo settimanale regolare;
  • oppure un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Soltanto in riferimento al riposo ridotto, l’articolo 8, paragrafo 8, Regolamento 561/2006, prevede che possa essere effettuato nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

Con particolare riferimento alla sussistenza di un divieto implicito di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo, la CGE ha stabilito, considerato che l’articolo 8, paragrafo 8, Regolamento 561/2006, utilizza l’espressione “periodo di riposo settimanale ridotto“, che il Regolamento consente al conducente di effettuare a bordo del veicolo soltanto i periodi di riposo settimanali ridotti e vieta, invece, di fare lo stesso per i periodi di riposo settimanali regolari.

Sulla base di tale sentenza, il Ministero dell’interno, pur osservando come nel nostro ordinamento non vi sia una specifica sanzione per tale violazione, ritiene che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa essere considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente e, conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall’articolo 174, comma 7, CdS, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20% – sanzione da 400 a 1.602 euro).

Ad essa consegue, poi, il ritiro dei documenti di guida, con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

 

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