16 Giugno 2021

Sanzione per condotta contraria al minimo etico: irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2021, n. 11120, ha stabilito che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionato sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario provvedere all’affissione del codice disciplinare prevista dall’articolo 55, D.Lgs. 150/2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di un’analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, dell’illiceità della propria condotta.  Ciò in quanto la funzione della pregressa previsione in un testo che sia affisso o pubblicato nelle forme del caso non è quella di fondare in assoluto il potere disciplinare, in sé basato sul disposto dell’articolo 2106, cod. civ., e sul richiamo di esso alle norme, di formulazione ampia e generale, di cui agli articoli 2104 e 2105, cod. civ., ma è, invece, quella di predispone e regolare le sanzioni rispetto a fatti di diversa caratura, la cui mancata previsione potrebbe far ritenere che la reazione datoriale risponda a criteri repressivi che inopinatamente valorizzino ex post e strumentalmente taluni comportamenti del lavoratore. Esigenza che non ricorre nei casi in cui la gravità assoluta derivi dal contrasto con il predetto “minimo etico”, proprio perché il lavoratore, come reiteratamente affermato da tale giurisprudenza sul lavoro privato, in tali evenienze, non può non percepire ex ante che il proprio comportamento sia illecito e tale da pregiudicare anche il rapporto di lavoro in essere.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Licenziamento individuale del lavoratore. Il GMO