19 Aprile 2021

Sanzioni per corresponsione delle retribuzioni in contanti: non applicabile il cumulo giuridico

di Redazione

L’INL, con nota n. 606 del 15 aprile 2021, si è espresso in merito alla possibilità di applicare l’istituto del cumulo giuridico, ex articolo 8, L. 689/1981, al regime sanzionatorio previsto all’articolo 1, comma 913, L. 205/2017, nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili, indicati al comma 910 della medesima disposizione.

L’Ispettorato precisa che non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’articolo 8, comma 1, che estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico già tipizzato in sede penale, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili a una configurazione unitaria; al contempo, gli obblighi di cui ai all’articolo 1, comma 910 ss., L. 205/2017, e le relative sanzioni, appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale, cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l’istituto di cui all’articolo 8, comma 2, che prevede il cumulo giuridico anche per chi commette, in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di Legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Infine, l’INL chiarisce che non può ritenersi applicabile, in via analogica, nemmeno la normativa dettata dall’articolo 81, c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché l’articolo 8, L. 689/1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del Legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.

 

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