22 Dicembre 2015

Se io disintermediassi, disintermedieresti anche tu?

di Luca Caratti

 


I proverbi sono frutto di saggezza popolare, contengono dettami, consigli e giudizi espressi in forma sintetica e a volte sono in rima; gli “scioglilingua” non ambiscono a tanto, ma a volte ci azzeccano. È il caso della nota successione di parole difficili da pronunciare velocemente evocata dal titolo. Nel nostro caso il riferimento, gli attenti lettori lo avranno già compreso, è riferito all’Istituto previdenziale il quale, con il suo massimo vertice, auspica la disintermediazione (ovvero predilige la relazione diretta tra imprese e Inps), ma dall’altra continua, anche contraddicendo la norma, ad introdurre nuovi non necessari adempimenti. Il riferimento è, evidentemente, alle previsioni introdotte dalla circolare Inps n.197 del 2 dicembre 2015 in tema di cassa integrazione. In particolare il citato documento di prassi, quando analizza il procedimento di presentazione della domanda per la concessione della cassa integrazione ordinaria, specifica che “circa il termine di presentazione delle istanze è considerato, in attesa dell’implementazione (sic!) delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta. Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì, l’azienda, ai fini dell’osservanza dei termini perentori di presentazione dell’istanza, potrà indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione”. In pratica viene richiesto all’azienda, o agli intermediari abilitati, di predisporre, oltre all’istanza e al file in formato csv contenente tutti gli elementi necessari richiesti dalla norma, un’ulteriore autocertificazione (Con quale modello? Con che modalità?) con la quale dichiarare una decorrenza non coincidente con il lunedì (ma la stessa istanza non può contenere già la data di inizio?). Probabilmente tale indicazione, che sarà superata dopo l’aggiornamento informatico (Quanto tempo occorrerà ancora?), dovrebbe essere letta in chiave di semplificazione nel caso in cui il datore sia chiamato a raggruppare più eventi per intemperie stagionali avvenuti nella medesima settimana altrimenti non parrebbe individuabile altra ragione.