13 Ottobre 2015

Semplificare o non semplificare: questo è il problema

di Roberto Lucarini

 

Non so voi, ma io ho passato i molti anni della mia professione sentendo continue esortazioni alla semplificazione della normativa italiana. Non essendo mai stata effettivamente praticata una simile attività – ce ne accorgiamo del resto giornalmente nei nostri Studi – ecco che, a fronte di nuove disposizioni, mi accingo a leggerle con una punta di scetticismo.

Nonostante i precedenti, il Legislatore riprova nel suo intento col D.Lgs. n.151/15, iniziando la titolazione con “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”. Sono dell’idea, dopo aver letto la normativa, che di vere semplificazioni se ne contino ben poche.

Per farci un’idea parliamo della nuova disposizione relativa alle dimissioni del lavoratore/lavoratrice, che ora viene equiparata alla risoluzione consensuale. Si tratta dell’ennesima modifica relativa a questa tribolata vicenda, che ha visto nel tempo il Legislatore rincorrere una soluzione alla scorretta pratica delle c.d. dimissioni in bianco. Un’attenzione giusta, sia chiaro, visto che le azioni dei “furbi” devono essere senz’altro perseguite, se possibile, con durezza.

Ciò a cui si deve stare attenti, tuttavia, riguarda il fatto che la stragrande maggioranza dei datori di lavoro, per fortuna, non è uso a tali “mezzucci”. Penalizzare dunque l’intera collettività, con aggravi burocratici, appare un controsenso. È qui che si gioca la partita: da un lato la lotta alla cattiva pratica; dall’altro il riuscire ad evitare di travolgere tutti quanti in un ulteriore pasticcio.

Parlo di pasticcio a ragion veduta: mi spiego.

Come noto, nel 2007 fu introdotta una cervellotica comunicazione, su modulo prenumerato, relativamente alle dimissioni volontarie, subito tuttavia archiviata poiché ritenuta eccessivamente pesante. Con la Riforma Fornero si giunse, a mio parere, a un compromesso: lasciando da parte i casi di conferma in sede protetta, la semplice sottoscrizione a posteriori dall’Unilav, atto posto in essere in tempo non sospetto, da parte del lavoratore/lavoratrice, da un lato contrastava il fenomeno, dall’altro evitava (non sempre) ulteriori adempimenti.

Lo strumento adesso previsto dal D.Lgs. n.151/15 per la conferma delle dimissioni o della risoluzione consensuale passa anch’esso dal mondo del telematico; tutto questo non mi pare semplifichi molto la vita a nessuna delle parti in causa. Va bene l’idea di modernizzare, ma l’introduzione di un’ulteriore comunicazione peraltro a doppio invio, DTL e datore di lavoro (a quest’ultimo con quale modalità?), sembra davvero non andare nel senso agevolativo.

Senza pensare poi ai vari casi in cui si assiste a un’inerzia del lavoratore che, una volta dimessosi, si disinteressa di quanto segue, quand’anche senza dimettersi fa perdere le proprie tracce …

Che fare con la nuova procedura che, rispetto alla precedente ex Fornero, nulla prevede in merito?

Vedremo; per adesso tutto resta come prima, andando le nuove disposizioni soggette a regolamentazione di apposito decreto ministeriale.

E questa sarebbe la “semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”? Direi proprio di no; sembra più un comunicato emesso dal famoso “Ufficio complicazione cose semplici”.