20 Ottobre 2015

Semplificazioni per l’autoliquidazione Inail

di Elena Valcarenghi

 

L’articolo 21 del D.Lgs. n.151/15 ha, tra l’altro, apportato modifiche alla disciplina in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare, all’art.28, D.P.R. n.1124/65, affinché l’Inail non sia più tenuto ad inviare entro il 31/12 le c.d. Basi di calcolo ai datori di lavoro, ma le possa rendere disponibili, entro la stessa data, sul proprio sito istituzionale, con evidente risparmio di tempo e denaro per l’Istituto. I dati contenuti in tali comunicazioni servono per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi.

È prevista l’emanazione di apposito provvedimento Inail che definisca le modalità di fruizione del servizio entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto Semplificazioni. Tuttavia, già da anni i servizi online dell’Inail consentono agli utenti in possesso delle relative credenziali (aziende, altri soggetti assicuranti e loro intermediari) la visualizzazione delle basi di calcolo, nonché la richiesta delle medesime, anche per più codici ditta contemporaneamente, in formato elettronico (file sia in formato compresso zipArchive .zip, sia in formato .pdf) così da poterle direttamente interfacciare con i programmi operativi. Tale possibilità di reperimento delle informazioni alternativa all’attesa dell’iniziativa dei clienti, almeno negli studi professionali, ha di certo semplificato e velocizzato le operazioni e, quindi, immagino sia stata utilizzata da molti.Cosa dovremo quindi attenderci dal provvedimento Inail?

 Al contempo, non pare di aver rintracciato, nei numerosi provvedimenti più o meno recenti, l’eliminazione dell’invio da parte dell’Inail della comunicazione del tasso di premio da applicarsi per l’anno successivo su ogni PAT e dei criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM) nonché della documentazione relativa alla dichiarazione delle retribuzioni (Modello 1031). Perché non si è chiuso il cerchio?

Quanto al 20SM, essendo possibile ricorrere per l’eventuale ritenuta inesattezza dei dati ivi indicati, pare più comprensibile la scelta, ma per i 1031 quali possono essere state le ragioni, specie considerando che tali modelli sono stati in larga misura soppiantati dall’utilizzo di procedure telematiche?