Smart working: no del Garante privacy alla geolocalizzazione dei dipendenti
di Redazione Scarica in PDF
Il Garante privacy, con provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025, pubblicato sulla newsletter dell’8 maggio 2025, ha stabilito che il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working e ha comminato una sanzione di 50.000 euro a un’azienda che rilevava la posizione geografica di circa 100 dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile, per verificare l’esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working.
Il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’Ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’azienda. Il tutto in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa, oltre alle conseguenti interferenze nella vita privata dei dipendenti e a numerose altre violazioni del Regolamento europeo e del Codice.
Il Garante ricorda che le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working non possono essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.