19 Ottobre 2015

Sostituzione in reperibilità: il doppio servizio prevede la doppia indennità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 settembre 2015, n.18667, ha riconosciuto il diritto del lavoratore al riconoscimento della doppia indennità di reperibilità nel caso in cui, a seguito di sostituzioni tra colleghi, un lavoratore abbia svolto un doppio servizio, per suo conto e per conto del collega.

D’altronde, la Cassazione ha ricordato che la reperibilità è una prestazione strumentale e accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, e a ciò corrisponde un particolare trattamento economico aggiuntivo.

In conclusione, va riconosciuta al lavoratore la doppia indennità in quanto si è obbligato anche per conto del collega.

Peraltro, nel caso concreto, la Corte ha escluso che tale indennità non dovesse essere riconosciuta, in quanto, secondo la Società ricorrente, non vi era stata alcuna formale disposizione relativa alla sostituzione tra i due dipendenti. Secondo i giudici, infatti, era provato che vi fosse stata l’approvazione da parte del datore in merito alla sostituzione.