10 Novembre 2020

Tassazione dell’erogazione di somme arretrate causa vacatio contrattuale

di Roberto Lucarini

Accade sovente che, per motivi di vario genere, le parti sociali non siano proprio tempestive nel rinnovo di Ccnl giunti a scadenza. A tali situazioni segue, normalmente, la previsione in sede di rinnovo di un’erogazione una tantum, ai lavoratori, al fine di ristorarli dei mancati aumenti durante il periodo di vacatio contrattuale. Pure il datore di lavoro viene tuttavia chiamato in causa, non soltanto in sede di effettivo pagamento delle somme arretrate, ma anche nel momento in cui deve decidere il tipo di tassazione da applicare a tali erogazioni.

Proprio da un caso simile origina la risposta n. 367/2020, fornita dall’Agenzia delle entrate a fronte di un’istanza di interpello proposta da un’associazione sindacale.

Nell’accordo di rinnovo, era stato previsto che fosse “erogato a tutti i dipendenti titolari di contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 17 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019, un importo forfettario di euro 1.200,00 lordi, a titolo di ‘una tantum per il pregresso’, non riparametrato per livello di inquadramento”.

Come assoggettare a tassazione dunque, in busta paga, tale erogazione?

I tecnici dell’Agenzia fanno presente come tale casistica rientri appieno nel campo di applicazione della c.d. tassazione separata, ex articolo 17, Tuir. Proprio tale norma, infatti, al comma 1, lettera b), dispone circa il particolare sistema impositivo per gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.

In buona sostanza occorre, al fine dell’applicabilità della peculiare forma d’imposizione:

  • che vi sia l’erogazione di somme arretrate, ovvero non di competenza dell’anno in cui avviene l’effettivo pagamento;
  • che sussista una specifica causa giuridica, derivante da sopravvenire di taluni atti, tra i quali figura anche il ritardato rinnovo del Ccnl;
  • che tali fatti siano indipendenti da specifiche volontà delle parti.

Come noto, la tassazione separata avviene, per il caso in esame, “applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c bis) e n bis) del comma 1 dell’articolo 17, all’anno in cui sono percepiti” (ex articolo 21, comma 1, Tuir).

In sostanza, un’aliquota media che tanta di bilanciare il possibile aggravio che potrebbe subire il contribuente da una tassazione di tipo ordinario, ossia nell’anno di erogazione, andando in qualche modo a porre una salvaguardia sul piano economico a fronte di un ritardo di erogazione involontario. Questa la ratio normativa, che, di base, pare in contrasto col principio di cassa, il quale, si ricorda, è alla base della tassazione del reddito da lavoro subordinato.

Stante la chiara sussistenza di una situazione giuridica normativamente prevista, non risulta quindi necessaria, nel caso specifico, alcuna analisi in relazione alla natura fisiologica o meno del ritardo dell’erogazione, essendo tale circostanza provata dalla situazione di fatto (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 43/E/2004).

Da ultimo, si può notare come il parere dell’Agenzia prescinda anche da una peculiare situazione riguardante la domanda di interpello. L’erogazione una tantum prevista in sede di rinnovo è avvenuta, nel caso specifico, in forma non riparametrata rispetto ai diversi livelli di inquadramento, ossia in maniera del tutto forfetaria. Ciò, tuttavia, non influisce in alcun modo sulla forma di tassazione applicabile.

 

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