28 Ottobre 2015

“Ecco a voi la nuova Cigs”: 19 pagine di punti di vista ministeriali

di Riccardo Girotto

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n.24 del 5 ottobre 2015, di ben 19 pagine, finalizzata a fornire le prime indicazioni di sopravvivenza riferite alla nuova disciplina della cassa integrazione straordinaria (D.Lgs. n.148/15).

Le novità, alcune di rilievo, si estrinsecano fondamentalmente nell’imponente incremento del costo a carico dell’azienda richiedente e nella forte sponsorizzazione del contratto di solidarietà difensivo. Resta da comprendere se questi passaggi agevoleranno l’intervento a sole situazioni di crisi concreta oppure fungeranno da mero deterrente al ricorso.

 

Tempi di intervento e durata

Innanzitutto viene precisata l’applicazione della nuova disciplina ai trattamenti di integrazione richiesti a partire dal 24 settembre 2015. Per “richiesti” si deve intendere: per i quali è già stata presentata l’istanza.

I trattamenti non possono superare i 24 mesi nel quinquennio mobile, estendibili a 30 per le aziende appartenenti al settore edile e affini, salvo l’utilizzo della causale “contratto di solidarietà difensivo”, il cui periodo verrà conteggiato solamente per la metà della propria durata.

 

Le nuove causali

Una struttura più chiara e asciutta vede oggi il possibile ricorso alla Cigs nei casi di:

  • riorganizzazione aziendale;

  • crisi aziendale;

  • contratti di solidarietà.

Tanto per crisi aziendale, quanto per riorganizzazione, la sospensione dal lavoro potrà ridurre fino all’80% le ore lavorabili nell’unità produttiva, da calcolarsi in tutto l’arco di tempo autorizzato.

Si precisa che questo nuovo, stringente, limite, andrà ad applicarsi dal 25 settembre 2017 per espressa previsione dell’art.44, co.3 del D.Lgs. n.148/15, permanendo quindi fino a tale data la possibile sospensione totale dell’attività.

 

Periodo transitorio

In caso di istanza per crisi aziendale presentata successivamente alla fruizione per la medesima motivazione di una Cigs al tempo della disciplina previgente, la nuova Cigs dovrà comunque rispettare una pausa pari ai 2/3 del periodo precedentemente concesso. In caso contrario non risulterebbe attivato il piano di risanamento promesso nel precedente intervento.

Con riferimento alle problematiche che potrebbero sorgere al momento del computo dei periodi residui per le aziende che avessero fruito della cassa integrazione nel periodo ante o a cavallo del 24 settembre 2015, rileva il solo computo dei periodi fruiti in data successiva indipendentemente dal momento in cui interviene l’autorizzazione al trattamento.

Concludendo la disamina del periodo transitorio, non viene chiarito se, in pendenza degli ultimi periodi di possibile attivazione delle Cigs concorsuali, i nuovi termini di inoltro istanza, giudicati perentori, si estendano anche alla speciale condizione delle aziende decotte (fino al 23 settembre 2015 tali aziende erano assoggettate a soli termini ordinatori).

  

Costo a carico dell’azienda

Nota dolente, forse vero limite al ricorso imponente all’ammortizzatore straordinario, è l’incremento incondizionato del costo a carico dell’azienda.

Prima del D.Lgs. n.148/15 il costo per l’azienda era rappresentato da quota parte dei contributi mensili, oltre alla contribuzione aggiuntiva sulle prestazioni applicata alle quote retributive erogate dall’Inps.

Proprio quest’ultimo balzello subisce un notevole incremento, rappresentato dalle nuove aliquote crescenti in relazione al tempo di fruizione così declinate:

 

durata

aliquota

12 mesi

9%

24 mesi

12%

36 mesi

15%

mancata rotazione

Da definire

 

Impietoso il confronto con le precedenti aliquote legate al requisito occupazionale, pari a:

 

 

fino a 50 dipendenti

oltre 50 dipendenti

Cigs

3%

4,50%

 

Si consideri inoltre che il nuovo calcolo vede come base imponibile la retribuzione effettivamente spettante al lavoratore e non percepita per effetto della sospensione. Anche l’imponibile subisce quindi un incremento consistente, gravando ulteriormente sull’azienda in difficoltà.

È passato inosservato ai primi commentatori, ma prontamente sottolineato dalla circolare ministeriale in commento, il nuovo aspetto del trattamento di fine rapporto ante licenziamento.

Si ricorda infatti che la L. n.464/72, all’art.2, agevolava le imprese in crisi che sospendevano totalmente l’attività nei periodi antecedenti un licenziamento, ponendo a carico della Cigs il Tfr maturato a favore dei lavoratori in questo lasso di tempo ante recesso.

L’art.46, co.1, lett.e), del decreto delegato, come se non bastasse, abroga tale previsione, ponendo quindi a totale carico dell’azienda il Tfr maturato nel periodo in dettaglio. Il trattamento rispecchierà quindi quanto accade nei trattamenti ordinari, ove il Tfr risulta maturare sempre a carico dell’azienda.

 

Modalità di presentazione dell’istanza

L’unica modalità prevista ora per la presentazione dell’istanza al Ministero e alla DTL è quella telematica tramite il sistema Cigsonline. L’istanza, peraltro, dovrà essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati, oltre al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

I nuovi termini di invio, che decorrono dal 1° novembre, lasciando un breve periodo di ambientamento, devono rispettare 7 giorni dalla data di conclusione della consultazione sindacale, indipendentemente dall’effettivo raggiungimento dell’accordo, a questo punto l’azienda dovrà attendere ulteriori 30 giorni per iniziare a sospendere i lavoratori.

Ne deriva che l’azienda che necessita la sospensione immediata delle prestazioni dovrà comunque attendere, al più presto:

  1. il decorso del periodo utile alle consultazioni sindacali, riducibile in caso di immediato accordo;

  2. oltre ai 7 giorni utili all’inoltro dell’istanza, riducibili tramite l’invio immediato il giorno stesso del raggiungimento dell’accordo;

  3. comunque ulteriori 30 giorni.