29 Settembre 2016

Decorrenza della pensione dubbia?

di Elena Valcarenghi

Patronati e strutture territoriali hanno avanzato richieste di chiarimenti, di cui non è dato conoscere il contenuto, sulla decorrenza da attribuire ai trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comunicate in base alle nuove modalità stabilite dal decreto del Ministero del lavoro 15 dicembre 2015, attuativo del D.Lgs. 151/2015. L’Inps, con il messaggio n. 3755/2016, ha precisato che la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero con il giorno precedente a quello indicato nella sezione “Data di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale” del modulo.

L’Istituto argomenta che il Ministero del lavoro, con la Faq n. 18 pubblicata sul suo sito internet, ha chiarito che nella citata sezione del modulo deve essere indicata la data “a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella successiva all’ultimo giorno di lavoro” e che, quindi, la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale indicata nel predetto modulo coincide con la data successiva all’ultimo giorno di lavoro, ovvero con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Il Ministero ha anche citato il messaggio Inps nella Faq n. 6 della versione aggiornata al 22 settembre 2016.

Tutto quasi ovvio, giusto?

Eppure non sono tranquilla, perché ricordo altre Faq quali la n. 21, la n. 22, la n. 23 e la n. 36, dalle quali emerge con chiarezza che, a prescindere dalla data indicata sul modulo telematico, è la Comunicazione obbligatoria di cessazione che il datore di lavoro deve effettuare che fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro, presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico. Tale puntualizzazione è stata fornita a seguito di quesiti connessi a esigenze quali la malattia, l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore e l’errore del lavoratore, che potrebbero comportare una modifica del termine indicato sul modulo che, a parere del Ministero, è possibile proprio grazie alle CO.

Pensionandi e assistenti attenti, quindi: meglio verificare la corrispondenza della data indicata sul modulo con quella della CO.

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