27 Gennaio 2016

Fondo di integrazione salariale: versamento contribuzione

L’Inps, con messaggio n.306 del 26 gennaio, ha comunicato che, come previsto dall’art.29, D.Lgs. n.148/15, dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.148/15, in aggiunta a quelle che disciplinano il Fondo residuale, ora previste dall’art.28, D.Lgs. n.148/15. Ai sensi dell’art.46, co.2, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati i co.20, 20-bis e 21, art.3, L. n.92/12, ed è abrogato, altresì, il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n.79141/14.

Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi degli artt.30 e 31, D.Lgs. n.148/15, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

  • i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;
  • i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art.28, co.4, D.Lgs. n.148/15, i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione dal 1° gennaio 2016. Rimangono ferme le modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale. Le aliquote contributive verranno conseguentemente aggiornate a decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, saranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento in seguito all’adozione del decreto interministeriale previsto dall’art.28, co.4, D.Lgs. n.148/15.