16 Giugno 2016

Impianti audiovisivi non autorizzati: il parere del Ministero

di Fabrizio Nativi

La Direzione generale per l’attività ispettiva, con il parere n.11241 del 1° giugno 2016, sottolinea anzitutto che, anche ai sensi dell’attuale testo dell’art.4, L. n.300/70, l’installazione di un impianto di video sorveglianza in un luogo di lavoro non possa avvenire prima o in assenza della stipulazione di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero del rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione del Lavoro.

La violazione dell’art.4 non è esclusa né quando le telecamere siano solo installate ma non ancora funzionanti, né dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori, né dal fatto che il controllo sia discontinuo, perché eseguito in locali ove i lavoratori si trovano solo saltuariamente, e neppure dalla circostanza che le telecamere siano “finte”. La giurisprudenza ha infatti costantemente riconosciuto la sussistenza del reato per il fatto della semplice installazione, a prescindere dall’effettivo utilizzo. In senso conforme si è espressa anche l’Autorità garante per la privacy.

L’installazione non autorizzata è punita con l’ammenda da € 154,00 a 1.549,00 o con l’arresto da 15 giorni a un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Il parere chiarisce che la prescrizione, impartita dal personale ispettivo ai sensi dell’art.20, D.Lgs. n.758/94, deve necessariamente prevedere la rimozione materiale dell’impianto, unico adempimento idoneo a eliminare la violazione accertata. Il termine fissato per l’adempimento non deve essere superiore ai tempi tecnicamente necessari, ma deve essere comunque adeguato, essendo necessario l’intervento di personale specializzato. Qualora nel periodo di tempo fissato intervenga accordo sindacale ovvero sia rilasciata l’autorizzazione, il personale ispettivo, essendo venuti meno i presupposti dell’illecito, ammetterà il trasgressore in via amministrativa al pagamento, nel termine di 30 giorni, di una somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda, ai sensi dell’art.21, D.Lgs. n.758/94.