22 Ottobre 2015

Indennità ASpI lavoratori sospesi: l’interpretazione estensiva del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.27 del 20 ottobre, è intervenuto in tema di indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi, in seguito all’abrogazione, ad opera del D.Lgs. n.148/15, dell’art.3, co.17, L. n.92/12, che prevedeva la suddetta indennità in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Il Ministero rivede l’interpretazione iniziale della norma, condivisa con l’Inps ed espressa dall’Istituto nel messaggio n.6024 del 30 settembre, che prevedeva come data ultima di riferimento per l’erogazione dell’indennità il 23 settembre 2015. In virtù di ciò, è stato possibile presentare le istanze di indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi fino alla data del 12 ottobre 2015, ventesimo giorno successivo al 23 settembre 2015. Il Ministero ritiene ora che tale interpretazione restrittiva, però, determinerebbe un vuoto di tutele, facendo venir meno una misura prevista sino a tutto il 2015, e propende quindi per un’interpretazione più estensiva della norma, che pone in rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti con accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano previsto l’inizio delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e le cui istanze siano state presentate entro il ventesimo giorno successivo al 23 settembre 2015, ultimo giorno utile di inizio delle sospensioni.

Pertanto, preso atto che dal 24 settembre 2015 è venuta meno la base giuridica per l’accesso alla misura sperimentale, è possibile prendere in considerazione, nei limiti delle risorse disponibili, le situazioni per le quali entro tale data si siano perfezionati i requisiti per l’ammissione al beneficio: è necessario che entro il 23 settembre 2015 sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015 e che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, cioè entro il 12 ottobre 2015.

Pertanto, i lavoratori le cui sospensioni siano intervenute prima del 24 settembre continueranno a percepire l’indennità ASpI fino al 31 dicembre 2015.