7 Luglio 2016

La nuova detassazione vista dall’Agenzia delle Entrate

di Cristian Valsiglio

 

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 15 giugno 2016, n.28/E (redatta d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), illustra le principali novità operative della nuova detassazione e delle modifiche alla gestione fiscale del welfare aziendale operate dalla L. n.208/15 (Legge di Stabilità 2016).

Sotto l’aspetto del Welfare Aziendale e dei flexible benefit commenta, da un lato, la possibilità di trasformare il premio monetario in premio sociale, opportunità che deve essere rilevata in un accordo collettivo, e, dall’altro, le nuove disposizioni indicate nelle lett.f), f-bis e f-ter, co.2, art.51 Tuir.

Ciò che è importante rilevare, almeno inizialmente, è il fatto che le misure di welfare aziendale possono ricevere dei benefici fiscali ove offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, intese quest’ultime quali gruppi omogenei di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che, in concreto, soltanto alcuni di essi possano usufruire direttamente dei servizi.

Nel dettaglio, in merito alle opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (art.51, co.2, lett.f) e art.100, co.1 Tuir), la circolare in parola evidenzia che i benefici fiscali e contributivi sono riconosciuti anche ove previsti da contratti, accordi o regolamenti aziendali e non solo ove volontariamente erogati dal datore di lavoro.

Inoltre, preziosa è l’interpretazione secondo la quale la concessione delle predette opere/servizi in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento in ottemperanza a un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art.95 Tuir (il limite di deducibilità dal reddito d’impresa del 5 per mille del costo del lavoro continuerà ad operare solo per i piani previsti unilateralmente dal datore di lavoro).

Rientrano nel perimetro di detta norma, a titolo esemplificativo: l’offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza, anche se messi a disposizione da strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

Relativamente alle somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio (art.51, co.2, lett.f-bis), l’Agenzia delle Entrate, valorizzando la modifica di terminologie arcaiche e imprecise, afferma che rientrano in tale fattispecie (purché a favore di familiari di cui all’art.12 Tuir):

  • le somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio;
  • i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per:
    • rette scolastiche;
    • tasse universitarie;
    • libri di testo scolastici;
    • incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico;
    • servizio di trasporto scolastico;
    • rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione e alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica;
    • offerta, anche sotto forma di rimborso spese, di servizi di baby-sitting;
    • rette di asili nido e scuole materne;
    • centri estivi e invernali.

Da ultimo, la nuova lett.f-ter, co.2, art.51 Tuir, è volta ad agevolare le somme e le prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, intendendosi per tali, secondo l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente i soggetti che abbiano compiuto i 75 anni e coloro che non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.

Non si possono che apprezzare le indicazioni puntuali dell’Agenzia delle Entrate in merito alle nuove agevolazioni che caratterizzano il welfare aziendale.

Ora la palla è passata alle imprese, nell’auspicio che possano cogliere tali novità in modo proattivo e confacente alla ratio della disposizione agevolativa.