27 Maggio 2020

Nuove indicazioni sul bonus 100 euro

di Cristian Valsiglio

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E/2020, ha fornito nuove importanti indicazioni in merito al premio di 100 euro erogabile ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo, ai sensi dell’articolo 63, D.L. 18/2020.

 

Premessa

Come noto, l’articolo 63, D.L. 18/2020, così come convertito dalla L. 27/2020, prevede che: “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.

L’Agenzia delle entrate, in forma di risposta a quesiti, si sofferma su alcuni aspetti relativi all’applicazione della predetta disposizione, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo dell’agevolazione.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

In merito all’aspetto soggettivo è richiesto se, ai fini del diritto al beneficio di 100 euro, la condizione reddituale di non aver posseduto redditi di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro debba essere verificata anche in relazione ai redditi soggetti a imposta sostitutiva del 10%.

Il dubbio sorgeva in quanto l’Agenzia delle entrate, in precedenti interventi, aveva affermato che, in linea con quanto indicato nella circolare n. 28/E/2016, la condizione reddituale doveva essere verificata senza considerare i redditi detassati con l’imposta sostitutiva del 10%, ai sensi del D.M. 25 marzo 2016.

In realtà, la circolare n. 28/E/2016 affermava l’esatto opposto, precisando, tuttavia, che, ai fini dell’applicazione della detassazione dei premi di risultato, non si dovesse considerare l’importo del premio, che, trasformato in servizi di welfare aziendale defiscalizzati, non generava reddito.

Sul particolare quesito l’Agenzia delle entrate ribadisce, sorvolando sull’imprecisione presente nella circolare n. 8/E/2020, che, ai fini del calcolo del limite reddituale di 40.000 euro, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati a imposta sostitutiva.

Sempre sotto l’aspetto soggettivo, un secondo quesito richiede di sapere come debba essere determinata la soglia di 40.000 euro nel caso in cui il lavoratore fruisca dell’agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero o per i lavoratori impatriati.

Sul predetto aspetto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, per i dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non abbia concorso per intero a tassazione (ai sensi dell’articolo 44, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, o dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015), il predetto limite dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.

Sostanzialmente, conclude il Fisco, ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre considerare i redditi percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.

Sempre in merito alla definizione del limite reddituale di 40.000 euro, l’Agenzia delle entrate precisa che il datore di lavoro/sostituto d’imposta che nel 2020 eroga il bonus di 100 euro, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite, deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 464.

Inoltre, il sostituto d’imposta, nella verifica del rispetto del limite reddituale di 40.000 euro, dovrà computare anche:

  • la quota di reddito esente percepita dai c.d. frontalieri, indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro);
  • la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia, riportata nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020.

In sostanza, per la corretta verifica della soglia reddituale, il datore di lavoro che ha corrisposto per tutto l’anno precedente la retribuzione al dipendente, dovrà sommare i seguenti punti della CU 2020:

1 (solo reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato) +

2 (solo reddito di lavoro dipendente a tempo determinato) +

463 (con codice 1 riportato al punto 462 – docenti e ricercatori con un reddito esente per il 90%) +

465 (con codice 5, 9, 10, 11 riportati al punto 464) +

5 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero fino al 29 aprile 2019, in base a quanto stabilito dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, modificato dalla L. 232/2016 +

9 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015, modificato dal D.L. 34/2019 +

10 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile 90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015, modificato dal D.L. 34/2019 +

11 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 5-quater, D.Lgs. 147/2015, modificato dal D.L. 34/2019 +

455 (quota esente frontaliero a tempo indeterminato) +

456 (quota esente frontaliero a tempo determinato) +

redditi indicati in annotazione CA.

 

Sotto l’aspetto oggettivo, un ultimo quesito richiede di sapere dall’Agenzia delle entrate le sorti del premio di 100 euro per i lavoratori che prestano l’attività lavorativa all’estero.

In merito al predetto quesito, il Fisco chiarisce che, considerata la ratio della disposizione, il sostituto d’imposta italiano non potrà erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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