13 Febbraio 2018

Le buone notizie in materia fiscale per i lavoratori dalla Legge di Bilancio 2018

di Francesco Bosetti

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, oltre a prevedere importanti novità in materia di lavoro e previdenza, ha introdotto rilevanti misure aventi la finalità di ridurre la pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente:

– l’incremento di 600 euro delle soglie di reddito massimo richieste per aver diritto al bonus 80 euro (articolo 1, comma 132);

– l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle somme per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico (articolo 1, comma 28, lettera b);

– l’aumento del limite di reddito per considerare fiscalmente a carico i figli (articolo 1, commi 252, 253).

Mentre le prime 2 disposizioni sono in vigore già da quest’anno, la terza avrà effetto solamente dal 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda la prima misura, alla luce dei nuovi limiti di reddito stabiliti dall’articolo 1, comma 132, L. 205/2017, i presupposti per aver diritto al credito ex D.L. 66/2014, dal 1° gennaio 2018, sono i seguenti:

  • reddito di tipo dipendente ex articolo 49, comma 1, Tuir, o determinate tipologie di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1 Tuir;
  • presenza di un’imposta (Irpef) maggiore di 0 dopo aver apportato le detrazioni per lavoro; le altre detrazioni, tra cui ad esempio quelle per familiari a carico, non incidono su tale calcolo;
  • reddito complessivo non superiore a 24.600 euro, a cui corrisponde l’erogazione del credito di importo pari a 960 euro annui; in caso di superamento del predetto limite di 24.600 euro, la misura del credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.600.

Nella fascia di reddito da 24.600 a 26.600 euro, l’importo del bonus spettante è pari al risultato della seguente formula: [(26.600-reddito considerato)/2000] x 960.

L’aumento della soglie, ai fini del godimento del bonus nel 2018, porterà condizioni favorevoli per i lavoratori che, nell’anno precedente, non erano in possesso dei requisiti reddituali per averne diritto.

Nel 2017 un lavoratore con RAL 29.000 euro (azienda contributi Inps: industria fino a 15 dipendenti) non aveva diritto al bonus, in quanto il suo imponibile fiscale pari a 26.334,90 euro (=29.000,00*9,19%) risultava maggiore di 26.000 euro.

Lo stesso lavoratore, nel 2018, ha diritto a un bonus annuale di 127,68 euro, in quanto il suo imponibile fiscale, pari a 26.334,90 euro, si inserisce nella fascia di reddito da 24.600 a 26.600 euro.

Sempre dal 1° gennaio 2018, l’articolo 1, comma 28, lettera b), ha stabilito che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, non sono soggette a contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico.

La nuova misura prevista dalla Legge di Bilancio, oltre a portare benefici fiscali al lavoratore, permette ai datori di lavoro di includere nei piani aziendali di welfare, alle condizioni stabilite dal articolo 1, comma 28, lettera b), e in base ai futuri chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, le somme sostenute per il rimborso dei titoli di viaggio acquistati dai lavoratori e dai loro familiari (fiscalmente a carico).

Altra misura che andrà a incidere positivamente sulla situazione fiscale dei lavoratori è quanto disposto dall’articolo 1, comma 252, L. 205/2017, che ha previsto l’innalzamento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del limite di reddito complessivo per considerare fiscalmente a carico i figli di età non superiore ai 24 anni, innalzandolo a 4.000 euro; nel 2018 rimane in vigore, in relazione a tali categorie di soggetti, il limite pari a 2.840,51 euro.

 

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