18 Marzo 2020

Aggiornamenti su adempimenti e coronavirus

di Comitato scientifico riviste area lavoro

Circolare Inail n. 7/2020: sospensione adempimenti

Il D.L. 9/2020 ha disposto misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da COVID-19, tra le quali la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi Inail, con particolare riguardo agli 11 Comuni dell’originaria zona rossa e al comparto delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

Per quanto concerne la sospensione dei versamenti Inail, non ne risultano con scadenza predeterminata ricadente nei periodi di applicazione della sospensione previsti dalle norme, vale a dire dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni ex zona rossa e dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato. In merito ai versamenti scaduti, la sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti rispettivamente il 23 febbraio 2020 e il 2 marzo 2020, pertanto in tali casi, ai fini della regolarità contributiva, sarà trasmesso l’invito a regolarizzare. Per espressa previsione normativa, inoltre, non sarà rimborsato quanto eventualmente già versato.

Per quanto riguarda le rateazioni ordinarie, rientrano nella sospensione i versamenti delle rate con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 ovvero dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, che dovranno poi essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi di presentazione delle denunce retributive, la sospensione si applica soltanto al termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, che quest’anno è scaduto il 2 marzo 2020, data dalla quale è anche entrato in vigore il D.L. 9/2020. L’unico altro termine relativo agli adempimenti in questione riguarda infatti la presentazione entro il 30 aprile 2020 dell’elenco trimestrale per la regolazione del 1° trimestre 2020 da parte delle cooperative dei facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori, per le quali, tuttavia, non risultano posizioni assicurative territoriali nei Comuni dell’ex zona rossa. Chi non avesse trasmesso la dichiarazione delle retribuzioni entro il 2 marzo 2020 può, quindi, usufruire della sospensione ex articolo 5, D.L. 9/2020, se titolare di una PAT attiva al 23 febbraio 2020 nei Comuni ex zona rossa, nonché della sospensione ex articolo 8, D.L. 9/2020, prevista per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, se titolari di una PAT attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato. A tal fine gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020 tramite Pec alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 1 e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi on line, che sarà disponibile sul sito istituzionale www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

Con riguardo all’esatta individuazione delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator, il Ministero del lavoro ha chiarito che per le prime si deve fare riferimento al codice ATECO 55 (alloggio) richiamato in modo integrale. Pertanto, la sospensione si applica alle imprese la cui attività economica è classificata a uno dei seguenti codici Ateco 2007, la cui lista è stata sottoposta al predetto Dicastero:

  • 10.00 Alberghi
  • 20.10 Villaggi turistici
  • 20.20 Ostelli della gioventù
  • 20.30 Rifugi di montagna
  • 20.40 Colonie marine e montane
  • 20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (l’attività di agriturismo, disciplinata dalla L. 96/2006 è esercitata dagli imprenditori agricoli, sempre che le attività di ricezione e ospitalità siano complementari e connesse a quella agricola principale, e quindi gli oneri per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono riscossi dall’Inps insieme ai contributi)
  • 30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 90.10 Gestione di vagoni letto
  • 90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 11.00 Attività delle agenzie di viaggio
  • 12.00 Attività dei tour operator
  • 90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 19.92 Attività delle guide alpine.

La sospensione dei termini di cui agli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, lettera b), D.L. 9/2020, si applica anche con riferimento alla presentazione delle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2020. I soggetti assicuranti che non hanno presentato la domanda entro il 2 marzo 2020 possono, quindi, usufruire della sospensione dei termini prevista dall’articolo 5, comma 1, D.L. 9/2020, se gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati realizzati nell’anno 2019, con riferimento a una posizione assicurativa attiva nei Comuni ex zona rossa. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e di tour operator che non hanno presentato la domanda entro il 2 marzo 2020 possono usufruire della sospensione dei termini di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), D.L. 9/2020 fino al 30 aprile, se titolari di una PAT attiva nel territorio dello Stato e classificati ai fini ATECO in uno dei codici sopra indicati.

A partire dal 1° maggio sarà reso nuovamente disponibile il servizio on line “Riduzione per prevenzione”, che consentirà agli interessati di inoltrare entro il 15 maggio 2020 telematicamente la domanda di riduzione in argomento, unitamente alla documentazione probante gli interventi realizzati e alla domanda di sospensione dei termini degli adempimenti Inail di cui al modulo allegato 1.

Per tutte le imprese del territorio nazionale che hanno presentato la domanda con allegata la dichiarazione dell’impresa di “versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati”, la documentazione probante integrativa dovrà essere prodotta, telematicamente, entro termine del 15 maggio 2020. Al tal fine l’Inail richiederà preventivamente la documentazione probante integrativa e attenderà il decorso del suddetto termine del 15 maggio prima di definire l’istanza.

L’articolo 2, comma 1, D.L. 9/2020, ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 dei carichi affidati all’agente della riscossione per le persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nei Comuni ex zona rossa e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro maggio 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Il comma 3, infine, relativamente ai soggetti che hanno aderito alla c.d. rottamazione-ter, dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020. Il pagamento si considera tempestivo se effettuato entro il 1° giugno 2020, essendo il 31 maggio giorno festivo.

Per i soggetti che, al 2 marzo 2020, sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni ex zona rossa sono sospesi una serie di termini, tra i quali:

  • i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali;
  • i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Pertanto, per i soggetti assicuranti con PAT nei Comuni ex zona rossa sono sospesi fino al 31 marzo 2020 la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione, nonché la notificazione degli illeciti amministrativi e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta. Il termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione (22 febbraio 2020 – 31 marzo 2020), il termine riprende a decorrere dalla fine del medesimo periodo. Nel caso la notificazione rientrante nei termini di sospensione sia stata già effettuata, sono comunque sospesi per il periodo 22 febbraio 2020-31 marzo 2020 i termini degli adempimenti previsti e gli stessi riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

 

Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

Per il biennio 2018-2019, il termine di trasmissione è prorogato al 30 giugno 2020.

Le aziende che al 31 dicembre 2019 occupano più di 100 dipendenti sono tenute a compilare, a partire dal 14 marzo 2020, tale rapporto esclusivamente in modalità telematica.

 

Convalida dimissioni/risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

A seguito delle misure di contenimento del contagio, l’INL ha reso disponibile il modulo di richiesta “a distanza” del provvedimento di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a 3 anni di età, da utilizzarsi in via eccezionale e soltanto per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Il modello va compilato in ogni sua parte (diverse informazioni relative al datore di lavoro e al rapporto di lavoro sono desumibili dalla busta paga) e deve essere sottoscritto dagli interessati, per poi essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza dei lavoratori) mediante posta elettronica, unitamente alla copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.

Gli indirizzi Pec ai quali inviare i moduli possono essere reperiti al seguente indirizzo: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx.

 

Attività INL

Con la nota n. 2179/2020, l’INL ha fornito indicazioni sulle misure contenute nei D.L. 9/2020 e 11/2020, connesse con le attività istituzionali di propria competenza. In particolare, le disposizioni sulla sospensione dei termini e il rinvio delle udienze processuali previste dal D.L. 9/2020, inizialmente limitate ai soli Comuni dell’ex zona rossa e decorrenti dal 22 febbraio, sono state estese per effetto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutti gli altri Comuni della Regione Lombardia e ai Comuni delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia a decorrere dal 9 marzo fino al 31 marzo, nonché a tutto il territorio nazionale dal 10 marzo al 31 marzo 2020, in forza del D.P.C.M. 9 marzo 2020. Pertanto, è sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 14, L. 689/1981, per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020, tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all’inizio della sospensione ovvero:

  • dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti che alla data del 2 marzo sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni dell’ex zona rossa;
  • dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all’ambito territoriale del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
  • dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale.

Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi, con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo, i termini per il pagamento in misura minima di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004, e in misura ridotta di cui all’articolo 16, L. 689/1981.

Sono, altresì, sospesi i termini per presentare i ricorsi amministrativi ai sensi degli articoli 12, 16 e 17, D.Lgs. 124/2004, e dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, nonché per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18, L. 689/1981.

Qualora la decorrenza del termine abbia avuto o abbia inizio durante il periodo di sospensione suddetto, il termine comincerà a decorrere dalla fine del medesimo periodo.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Informative impresa&lavoro“.

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