La programmazione dei flussi di ingresso per il triennio 2026-2028
di Giuseppe Pacifico - Funzionario ispettore del lavoro Scarica in PDF
La disciplina dei flussi migratori per l’ingresso regolare di lavoratori stranieri riveste un ruolo strategico per l’economia, la politica del lavoro e dell’integrazione in Italia. Essa mira non solo a rispondere alle dinamiche demografiche, ma anche a garantire equilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro nazionale.
Negli ultimi anni, la crescente richiesta di manodopera nei settori stagionali – in prevalenza agricoltura e turismo – e la necessità di rafforzare le tutele contro fenomeni di sfruttamento – hanno imposto una profonda revisione della normativa di settore. Dopo l’avvio della prima programmazione triennale per il periodo 2023-2025, con l’approvazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 viene definita quella per gli anni 2026‑2028, che prevede quote complessive pari a 497.550 ingressi per motivi lavorativi (stagionali e non).
A corredo del Decreto Flussi, come di consueto, è stata emanata la circolare interministeriale n. 8047/2025, redatta congiuntamente dai Ministeri dell’Interno, Lavoro, Agricoltura e Turismo, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri. Tale strumento fornisce indicazioni operative, precisando modalità, scadenze e disposizioni attuative relative ai meccanismi di precompilazione delle domande, alle date dei click day, ai moduli da presentare e ai requisiti da soddisfare.
Premessa: quadro normativo e scelte di fondo del D.P.C.M. 2 ottobre 2025
L’introduzione della programmazione triennale[1] ha rappresentato una delle più significative innovazioni nella recente politica migratoria italiana. Tale impostazione mira a superare la frammentazione insita nelle gestioni annuali degli ingressi, ormai ritenute inadeguate rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e alle necessità di pianificazione delle imprese e delle amministrazioni coinvolte. L’obiettivo è offrire un orizzonte più prevedibile e stabile ai datori di lavoro, agli enti intermedi e ai cittadini stranieri interessati.
Nel solco di tale impostazione, il recente D.L. n. 146/2025[2] ha introdotto una serie di modifiche di natura procedurale nella disciplina dei flussi, rendendo strutturale la fase di precompilazione obbligatoria delle domande di nulla osta accanto alla previsione di nuovi criteri di decorrenza dei termini, calcolati non più dalla mera presentazione della domanda, ma dall’effettivo abbinamento alle quote disponibili (art. 22, comma 5, TUI)[3].
Ne consegue che la disciplina operativa dei flussi deve necessariamente coordinarsi con queste nuove regole generali, al fine di garantire uniformità e coerenza nella fase di concreta attuazione.
In tale quadro il D.P.C.M. 2 ottobre 2025[4], fissa il contingente massimo di lavoratori non comunitari ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo, stabilendo una quota totale di 497.550 ingressi – con un incremento di circa il 10% rispetto alle previsioni per il triennio precedente – ripartita in 164.850 unità per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028.
Accanto a questi, viene confermata la previsione di 10.000 lavoratori all’anno, al di fuori del sistema delle quote, destinati al settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, con priorità per gli anziani ultraottantenni e persone con disabilità[5] (prorogando così fino a tutto il 2028 la misura originariamente introdotta con il D.L. n. 145/2024).
La distribuzione delle quote – per settore e tipologia di rapporto – contenuta nel nuovo Decreto Flussi è stata definita sulla base delle esigenze manifestate dalle imprese, delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria e dei dati storici relativi all’utilizzo delle quote negli anni precedenti. Tale impostazione mira a recepire le reali esigenze delle realtà produttive, evitando sia il sottoutilizzo sia la sovrastima delle disponibilità, in un equilibrio tra esigenze economiche e capacità di accoglienza, nel rispetto, cioè, della “sostenibilità sociale e territoriale” dell’inserimento dei lavoratori stranieri.
Gli ulteriori criteri utilizzati per la determinazione delle quote e degli ulteriori ingressi fuori quota sono specificamente individuati, rispettivamente, dagli artt. 3 e 4, D.P.C.M., cui si rinvia.
La ripartizione delle quote
Le quote di ingressi complessivi (previste dagli artt. 5, 6 e 7, D.P.C.M.), sopra riportate, sono articolate in base alla tipologia di rapporto di lavoro e ai settori economici interessati, con riserve specifiche determinate in riferimento ai codici ATECO, e possono essere suddivise in 2 grandi categorie:
- lavoro stagionale (nei settori agricolo e turistico) per cui sono previste 267.000 unità complessive (ripartite in quote annuali crescenti di 88.000 per il 2026, 89.000 per il 2027 e 90.000 nel 2028);
- lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, per cui sono previste 230.550 unità (divisi in 76.850 quote annuali, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 attribuite al lavoro autonomo).
In questo secondo gruppo rientrano anche colf e badanti (quale attività lavorativa subordinata di natura non stagionale), con quote specifiche (13.600 nel 2026, 14.000 nel 2027 e 14.200 nel 2028).
Accanto alle tipologie sopra indicate sono, altresì, previste riserve speciali (sia tra i lavoratori subordinati che quelli in forma autonoma) per apolidi, «rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito» e «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza»[6] in misura pari a 370 quote l’anno.
La logica sottesa alla ripartizione sopra riferita, oltre a tener conto della stagionalità della domanda di lavoro in alcuni settori, appare ispirata a 2 criteri fondamentali: da un lato, la necessità di garantire continuità nei settori tradizionalmente dipendenti da manodopera straniera, come l’agricoltura e il turismo e i servizi di assistenza alla persona; dall’altro, la volontà di favorire un graduale ampliamento verso comparti industriali e di servizi ad alta domanda di lavoro.
Estrapolando i dati riferiti unicamente all’anno 2026, la ripartizione risulta la seguente:
- 88.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale;
- 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale (di cui 13.600 ingressi riservati a colf e badanti);
- 650 ingressi per lavoro autonomo;
- 370 ingressi nelle c.d. quote speciali,
cui devono essere aggiunti, ulteriormente, contingenti specifici per lavoratori formati nei Paesi d’origine nell’ambito dei programmi di cooperazione bilaterale.
Con riferimento ai lavoratori stagionali, viene confermato il diritto di precedenza per il rientro in Italia – rispetto a coloro che non vi hanno mai fatto regolare ingresso per motivi di lavoro – sia presso lo stesso datore di lavoro sia presso un datore di lavoro diverso, per coloro che abbiano già fatto ingresso almeno una volta nei 5 anni precedenti, purché abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano entrati nel Paese di origine alla scadenza del medesimo. Per questi lavoratori, in fase di compilazione delle istanze, saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro e, in particolare, i dati riguardanti:
- la precedente comunicazione obbligatoria;
- il precedente permesso di soggiorno (o all’assicurata in caso di titolo di soggiorno non ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia).
Tra i settori produttivi nei quali sarà possibile richiedere ingressi di lavoratori stranieri espressamente individuati dal D.P.C.M. e dalla circolare, figurano: agricoltura, silvicoltura e pesca; industria alimentare, delle bevande e del tabacco; tessile e metallurgica; edilizia e infrastrutture; turismo e ristorazione; logistica, trasporto e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità privata e assistenza sociale.
Questa diversificazione, pur coerente con l’impianto generale della programmazione, pone tuttavia alcune questioni operative. La prima riguarda la proporzionalità delle quote assegnate rispetto alle effettive esigenze territoriali. Non tutti i comparti e le Regioni, infatti, presentano lo stesso livello di domanda di lavoro straniero, e una ripartizione nazionale troppo uniforme potrebbe non cogliere le specificità locali.
Un secondo profilo di criticità riguarda la rigidità intersettoriale delle quote: una volta definite, esse non possono essere facilmente trasferite da un comparto all’altro, se non attraverso appositi Decreti integrativi. Questo elemento potrebbe rallentare l’adattamento del sistema ai mutamenti della domanda e determinare, in concreto, situazioni di squilibrio, con settori in cui le quote risultino esaurite in poche ore accanto ad altri che, invece, non riescono a utilizzare per intero le disponibilità loro assegnate.
Con specifico riferimento alla quota di 650 ingressi per lavoro autonomo – prevista in misura uguale per gli anni 2026, 2027 e 2028 – si precisa che essa è destinata a cittadini stranieri residenti all’estero appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana mediante l’impiego di risorse proprie per un importo non inferiore a 500.000 euro e la creazione di almeno 3 posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate, ma rappresentate a livello nazionale;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo (espressamente previsti dal D.I. n. 850/2011);
- artisti di fama o di alta o nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati (secondo le disposizioni del medesimo D.I. n. 850/2011);
- cittadini stranieri che intendono costruire start-up innovative (ex Legge n. 221/2012) e che siano titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Procedure, requisiti e limiti di domande
Le istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale o non stagionale) possono essere presentate per le attività economiche che rientrano nei settori previsti dal D.P.C.M., fatto salvo quanto già evidenziato per il settore dell’assistenza familiare.
Dal punto di vista procedurale sono state sostanzialmente confermate – seppur con alcune modifiche di dettaglio – tutte le novità introdotte nei Decreti precedenti, nei termini che si illustrano di seguito.
Preventiva verifica di indisponibilità
In primo luogo, viene confermato l’obbligo per i datori di lavoro di verificare preventivamente, presso i Centri per l’impiego, l’indisponibilità di lavoratori – italiani o stranieri regolarmente soggiornanti – già presenti sul territorio nazionale a ricoprire i posti offerti per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per l’assistenza familiare (ad esclusione, dunque, dei soli ingressi per lavoro stagionale).
In merito a tale verifica, introdotta dal D.L. n. 20/2023 e ribadita dal D.L. n. 146/2025, la circolare n. 8047/2025, prevede una riduzione dei termini, stabilendo che l’iter deve ora concludersi in 8 giorni lavorativi dalla richiesta (e non più 15, come in precedenza): decorso tale termine senza riscontro, la verifica si intende positivamente conclusa e il datore può procedere con la richiesta del nulla osta.
L’asseverazione
Analogamente, nulla è stato innovato in merito alla necessità di acquisire l’asseverazione per tutti i settori lavorativi, secondo quanto disposto dall’art. 24-bis, TUI, compreso il settore dell’assistenza familiare (fatta eccezione per il caso di non autosufficienza). L’asseverazione è la dichiarazione attraverso la quale i professionisti di cui all’art. 1, Legge n. 12/1979, o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione dei lavoratori stranieri.
L’asseverazione non è richiesta qualora le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’intesa di cui all’art. 24-bis, comma 3, TUI, sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato il 1° ottobre 2024.
Requisiti di reddito
Il reddito imponibile, nel caso di istanze presentate da persona fisica o impresa individuale (o il fatturato, nel caso di enti e società) per tutti i settori lavorativi non può essere inferiore a 30.000 euro annui[7].
Nel caso, invece, delle istanze relative all’ingresso di lavoratori subordinati per il settore dell’assistenza familiare, sono confermati limiti diversi in base alla composizione del nucleo familiare: «il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto dalla sua sola persona non può essere inferiore a € 20.000 annui, limite che sale a € 27.000, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità)».
Tali previsioni non sono richieste per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti l’istanza di nulla osta per un lavoratore addetto alla propria assistenza. In tali casi non è nemmeno richiesta la presentazione dell’asseverazione, mentre anche per il lavoro domestico è confermato – come già indicato – l’obbligo di preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’impiego.
Nel caso delle imprese agricole, infine, «la capacità economica può essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori».
In particolare, la circolare distingue tra imprenditori agricoli titolari di reddito agrario o meno:
− nel primo caso, in luogo del reddito imponibile o del fatturato può essere assunto l’ammontare del volume d’affari desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo);
− nel secondo caso, può essere assunto il reddito imponibile o il fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. Qualora tali imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse, attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.
Limite di domande
Richiamando espressamente quanto precedentemente disposto dal D.L. n. 146/2025, il limite di domande individuali – ossia presentate da ciascun datore di lavoro quale utente privato – è fissato a 3 richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.
Tale limite non si applica alle richieste presentate da:
− associazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24-bis, TUI;
− soggetti abilitati e autorizzati (ai sensi dell’art. 1, Legge n. 12/1979);
− agenzie di somministrazione di lavoro (autorizzate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 276/2003, e regolarmente iscritte all’Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro).
Il limite di cui sopra si applica anche alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, TUI.
Tempistiche e modalità operative
Come di consueto, la circolare interministeriale n. 8047/2025, completa le previsioni del D.P.C.M., individuando le finestre temporali per la presentazione delle domande, i c.d. click day, e definendo le modalità di trasmissione attraverso il Portale ALI del Ministero dell’Interno.
La precompilazione delle istanze
I datori di lavoro e/o gli altri soggetti abilitati alla presentazione delle istanze (come sopra elencati) devono procedere alla precompilazione delle istanze nella finestra temporale obbligatoria e definita, che per il primo anno di applicazione è stata individuata «dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi».
Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate è stata prevista – nei Modelli di richiesta – l’allegazione della documentazione probatoria necessaria[8], così da poter effettuare, contestualmente all’accesso alla precompilazione, i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti.
Per la presentazione della domanda è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle seguenti banche dati, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 2, lett. d-ter), TUI:
− INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel Registro Imprese;
− INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel Registro Imprese.
In caso di esito favorevole del controllo di veridicità, il datore di lavoro/rappresentante legale della società o dell’ente per cui viene presentata la richiesta di nulla osta al lavoro riceverà all’indirizzo PEC della medesima – risultante dalle banche dati sopra descritte – un codice di attivazione della domanda.
Tale codice consentirà l’accesso al Modello di domanda di interesse, facilitando la compilazione dei campi dell’istanza grazie alla interoperabilità tra il Portale ALI e le banche dati di Unioncamere, Agenzia delle Entrate e AGID, che renderà parte dei dati già parzialmente precompilati.
Riapertura del portale per completare le richieste
Una volta terminata la fase di precompilazione, dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025, sarà prevista la riapertura del Portale ALI, al fine di consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione di:
- visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità “asincrona” entro 6 giorni dall’inizio dell’acceso alla compilazione della domanda;
- effettuare le necessarie operazioni di salvataggio per consentire il passaggio della domanda allo stato “da inviare” da quello “da completare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni del click day.
In questa finestra temporale non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il suddetto necessario salvataggio.
Il sistema del click day
Le domande precompilate che si trovano nello stato “da inviare” potranno essere trasmesse in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00 delle giornate di seguito indicate (valide per il 2026 e per ciascun anno successivo):
- 12 gennaio: lavoratori stagionali dell’agricoltura;
- 9 febbraio: ingressi per lavoro stagionale nel settore turistico;
- 16 febbraio: lavoratori subordinati non stagionali dei diversi settori, lavoratori autonomi di origine italiana, lavoratori rifugiati e apolidi;
- 18 febbraio: lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote; le domande non perfezionate con la necessaria documentazione entro 6 mesi dal 31 dicembre di ogni anno (quindi, entro il 30 giugno dell’anno successivo), ovvero i nulla osta ai quali non sia seguito il rilascio del visto d’ingresso nel medesimo termine, saranno considerate decadute e verranno archiviate d’ufficio.
Nonostante le ripetute dichiarazioni di volerlo superare[9], il click day rimane il principale strumento di assegnazione delle quote.
Nato con l’intento di garantire massima trasparenza, questo sistema – basato sull’ordine cronologico di invio delle domande – ha tuttavia evidenziato, nella pratica, gravi diseguaglianze: la rapidità di accesso alle piattaforme informatiche penalizza i piccoli datori di lavoro e favorisce intermediari professionali più strutturati. Le criticità tecniche che sovente si verificano nella prassi applicativa (rallentamenti, blocchi del sistema, errori di caricamento) rischiano di minare la credibilità della procedura e generare un contenzioso crescente.
Per tali ragioni, è stata annunciata da più parti la sperimentazione di modalità alternative per i futuri Decreti integrativi, basate su criteri di priorità, graduatorie o finestre multiple di invio. Tali prospettive potrebbero rendere la procedura più equa e compatibile con i principi di buon andamento e imparzialità amministrativa, poiché, in assenza di aggiustamenti, il click day rischia di rivelarsi un meccanismo paradossale: formalmente trasparente, ma sostanzialmente diseguale, in quanto finisce per premiare l’efficienza informatica a discapito della “qualità” delle richieste e della coerenza con i reali fabbisogni del mercato del lavoro.
La gestione delle quote e la ripartizione territoriale
Le quote saranno ripartite a livello territoriale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’Interno e sentite le Regioni e le Province autonome, di concerto con le sedi territorialmente competenti dell’Ispettorato del lavoro.
Le quote potranno essere redistribuite, entro 50 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione, tra territori o settori che registrino esaurimento o sottoutilizzo. Tale meccanismo di flessibilità amministrativa, introdotto già con il D.P.C.M. 2023-2025, è confermato al fine di evitare squilibri e assicurare un impiego efficiente delle disponibilità.
In questa logica, la programmazione si configura non come un atto statico, ma come uno strumento di gestione dinamica, capace di adattarsi progressivamente alle esigenze del mercato del lavoro.
Rilascio del nulla osta
Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta nei seguenti termini decorrenti «dalla data di imputazione della richiesta alle quote»:
- entro 60 giorni, per motivi di lavoro subordinato non stagionale (art. 22, comma 1, TUI);
- non oltre 20 giorni, per motivi di lavoro subordinato stagionale (art. 24, comma 2, TUI).
Trascorsi i predetti termini procedimentali senza che siano emerse ragioni ostative, «il nulla osta verrà rilasciato automaticamente e sarà inviato – in via telematica – al datore di lavoro e alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori per il rilascio del visto di ingresso».
A seguito degli accertamenti relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore, e prima del rilascio dello stesso, il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dei suddetti accertamenti. In assenza di conferma entro tale termine, l’istanza dovrà ritenersi rifiutata e il nulla osta automaticamente revocato.
In caso di conferma, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
Contratti di soggiorno e assunzione del lavoratore
Entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nel caso del lavoratore, è ancora ammessa la sottoscrizione in forma autografa; in tal caso, l’apposizione della firma digitale o elettronica del datore di lavoro costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000.
Richiamando, infine, le previsioni dell’art. 22, comma 6-bis, TUI, la circolare n. 8047/2025, sottolinea come il lavoratore, entrato in Italia a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale o non) e del visto di ingresso, possa svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno.
In questo caso, il datore di lavoro, in via autonoma (nel caso di assunzione nel settore dell’assistenza familiare) o tramite le associazioni datoriali (in tutti gli altri casi), deve provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione ai servizi competenti.
Nel caso in cui l’assunzione sia formalizzata a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico genererà automaticamente la comunicazione obbligatoria prevista.
Considerazioni finali
La programmazione dei flussi 2026‑2028, delineata nel D.P.C.M. 2 ottobre 2025 e precisata dalla circolare n. 8047/2025 (rettificata dalla circolare n. 8524/2025), rappresenta un passo decisivo verso una gestione più organica e digitalizzata dell’immigrazione per motivi di lavoro.
Il nuovo impianto triennale, infatti, consente alle imprese di pianificare con maggiore anticipo il proprio fabbisogno di manodopera, mentre la precompilazione telematica, la riduzione dei termini procedimentali e la digitalizzazione delle fasi operative mirano a rafforzare trasparenza, tracciabilità e tempestività dei procedimenti.
Tuttavia, l’efficacia della riforma dipenderà dall’efficienza delle strutture territoriali, dalla solidità del Portale ALI e dalla capacità di adattamento degli operatori pubblici e privati.
La sfida principale è operativa più che “normativa”: sarà essenziale monitorare i dati sulle domande presentate, individuare tempestivamente eventuali criticità applicative e promuovere percorsi di formazione continua per gli operatori, consolidando al contempo il dialogo tra istituzioni, imprese e consulenti del lavoro.
Un rischio concreto è quello di un sistema “a doppia velocità”: da un lato, un quadro regolatorio stabile, ma rigido; dall’altro, un mercato del lavoro in continuo mutamento, che richiede strumenti più flessibili per rispondere ai fabbisogni reali.
La prevalenza numerica in favore del lavoro stagionale (267.000 unità complessive sul triennio, pari a circa il 54% del totale), riflette il peso che agricoltura e turismo continuano a rivestire nell’economia nazionale, ma al contempo evidenzia la necessità di maggiori spazi per il lavoro stabile e qualificato, soprattutto nei settori della logistica e dell’assistenza alla persona.
Nel complesso, la programmazione triennale riflette il tentativo di coniugare continuità produttiva e innovazione gestionale, ma la sua attuazione concreta richiederà una governance flessibile e tecnicamente supportata, capace di correggere in itinere eventuali disallineamenti tra previsioni numeriche e realtà economica.
Solo una gestione consapevole e condivisa potrà trasformare il Decreto Flussi 2026-2028 da mero strumento di contenimento quantitativo a leva strategica di politica del lavoro e coesione sociale, coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile con la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri.
In questa prospettiva, l’attivazione di canali di cooperazione con i Paesi di origine, l’organizzazione di percorsi formativi mirati e la promozione di campagne informative sui rischi dell’immigrazione irregolare potranno favorire un sistema migratorio più ordinato, sicuro e vantaggioso per entrambe le parti: i lavoratori, che avranno accesso a informazioni chiare e opportunità regolari, e l’Italia, che potrà contare su ingressi programmati e su profili professionali adeguati alle esigenze del proprio mercato del lavoro.
L’esperienza concreta del 2026 costituirà, infine, un banco di prova per verificare la tenuta e l’efficacia del nuovo sistema, potendo orientare eventuali correttivi nei successivi anni di attuazione.
[1] Già operata, in via sperimentale, per il triennio 2023-2025 mediante il D.P.C.M. 27 settembre 2023.
[2] Pubblicato in G.U. n. 230/2024, è entrato in vigore il 4 ottobre 2025 e reca “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.
[3] Per un’analisi delle novità introdotte dal D.L. n. 146/2025, alla luce della circolare n. 7843/2025, Ministero dell’Interno, sia consentito il rinvio a G. Pacifico, “Ultimi interventi in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri”, in La circolare di lavoro e previdenza, n. 42/2025.
[4] Pubblicato sulla G.U. n. 240/2025 e recante “Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028”.
[5] In merito a tale contingente occorre ricordare che durante i primi 12 mesi di occupazione in Italia, detti lavoratori potranno svolgere unicamente l’attività autorizzata e non potranno cambiare datore di lavoro, se non con la previa autorizzazione delle sedi territoriali competenti dell’Ispettorato del lavoro.
[6] Residenti in Venezuela o negli ulteriori Paesi individuati dal Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale di cui all’art. 27, comma 1-octies, TUI.
[7] La circolare interministeriale in proposito richiama espressamente la circolare INL n. 3/2022 e la nota INL n. 2066/2023.
[8] La circolare n. 8047/2025, precisa che la dimensione massima di ciascun documento da allegare è pari a 2MB e la documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa, nonché il documento di asseverazione, dovranno essere firmati digitalmente.
[9] Sul punto si vedano le considerazioni contenute CNEL (a cura di), “Dalla migrazione da offerta alla migrazione da domanda. Considerazioni Preliminari del CNEL ai fini della predisposizione del Decreto per la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri nel triennio 2026-2028” del 30 gennaio 2025, e la Relazione illustrativa allo Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028”.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.



