Incentivo per i datori che avviano un’attività imprenditoriale in settori strategici: le indicazioni INPS
di Salvatore Luca Lucarelli Scarica in PDF
Con la circolare n. 147/2025 l’INPS illustra l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall’art. 21, D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2025, e fornisce indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
L’agevolazione in parola è rivolta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età.
La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.
L’esonero contributivo in oggetto, da cui rimangono esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, spetta per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Stante la formulazione testuale della normativa, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, l’esonero non è previsto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere né per l’assunzione con contratto di lavoro intermittente.
Il medesimo riferimento normativo prevede anche che le imprese avviate dai medesimi soggetti, nei limiti della spesa autorizzata, possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, viene liquidato annualmente e non concorre alla formazione del reddito.
Con D.I. attuativo 3 aprile 2025 sono stati definiti i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici in commento, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l’accesso ai medesimi benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
L’esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:
- sono disoccupati alla data dell’avvio dell’attività imprenditoriale e non hanno compiuto 35 anni di età;
- hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo.
Sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:
- i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
- i valori medi percentuali della domanda di lavoro;
- i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.
Sulla base dei criteri previsti dal D.I. attuativo sono, pertanto, ammesse al beneficio le imprese operanti nei settori di: attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, costruzioni, trasporto e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi.
Si sottolinea che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui dev’essere stata avviata l’attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal D.I. attuativo, è necessario fare riferimento all’elenco allegato alla circolare in trattazione, concordato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025.
Inoltre, secondo la previsione del decreto attuativo sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell’Allegato I, Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché le condizioni cumulative di cui all’art. 22, paragrafo 2, del medesimo Regolamento.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché di taluni presupposti specificamente previsti dal D.L. n. 60/2024.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in trattazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all’art. 21, D.L. n. 60/2024, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva e si applica, come previsto dall’art. 4, D.I. attuativo, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto dell’art. 22 del medesimo Regolamento con riferimento agli aiuti all’avviamento.
In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato Regolamento, l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio di cui all’art. 21, comma 1, Decreto Coesione, deve comportare un incremento occupazionale netto.
Come espressamente previsto dall’art. 21, comma 2, D.L. n. 60/2024, e dall’art. 3, comma 4, D.I. attuativo, l’agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Diversamente, per espressa previsione dell’art. 21, comma 2, la misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.
La misura è, inoltre, compatibile con l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge n. 162/2021, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della Certificazione della parità di genere, ex art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.
L’esonero in trattazione è, altresì, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, Legge n. 213/2023.
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”.



