7 Maggio 2025

Cessione della quota dell’associazione professionale: la riforma non chiarisce le regole per la tassazione ordinaria

di Centro studi tributari Scarica in PDF

Il caso

Mario Rossi svolge l’attività di avvocato partecipando all’associazione professionale Rossi&Bianchi.

Intende cedere la propria quota a Piero Verdi, pattuendo un pagamento frazionato nell’arco di 3 anni.

Come viene tassato il provento conseguito?

 

La soluzione

La nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo prevede una importante innovazione legata al trattamento fiscale della cessione della quota detenuta in uno studio associato, introducendo una sostanziale equiparazione alla cessione della clientela da parte di un professionista che svolge l’attività in forma individuale.

La disciplina previgente, che era caratterizzata da un assetto normativo non totalmente condivisibile (e certamente poco razionale), stabiliva un diverso trattamento a seconda che il socio procedesse alla cessione della quota nell’associazione professionale, ovvero decidesse di innescare il recesso:

  • l’articolo 67, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir stabiliva che la cessione di quote in società generasse capital gain, comprese le società “di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c)”. Pertanto, a differenza delle quote di altre società che all’atto della cessione generano capital gain, è prevista una specifica esimente da tassazione con riferimento alla cessione di quote in associazioni professionali (e di società semplici che svolgono attività professionale);
  • invece, nel caso di recesso, il trattamento risultava radicalmente diverso: la questione della tassabilità delle somme erogate all’associato in occasione del recesso venne esaminata dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 142/E/2008, all’interno della quale viene negato un corrispondente esonero, ammettendo comunque alla tassazione separata il provento conseguito dell’associato al momento della sua fuoriuscita.

In questo scenario normativo è intervenuto il D.Lgs. 192/2024 attraverso la riscrittura della lettera g-ter) dell’articolo 17, Tuir, che nella versione vigente prevede che siano assoggettati a tassazione separata i “corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta”.

Tale previsione prevede la possibilità di optare per la tassazione separata delle somme incassate a seguito di cessione della clientela o elementi immateriali da parte del professionista, laddove l’incasso di dette somme avvenga nel medesimo periodo d’imposta. A fianco di tale fattispecie viene introdotta una seconda ipotesi, consistente nella possibilità di optare per la tassazione separata laddove venga ceduta la partecipazione in associazione professionale o società semplice, anche qui nel solo caso in cui il corrispettivo della cessione venga percepito, anche in più rate, nel medesimo periodo d’imposta.

Da notare che il ricorso alla tassazione separata è possibile solo per la cessione di partecipazioni in associazioni o società che producono reddito da lavoro autonomo (la cessione della quota detenuta nei confronti di una Stp commerciale produce invece capital gain).

Ci si poteva chiedere se anche alla cessione di quote possedute in società semplice o associazione fosse possibile applicare, oltre al regime di tassazione separata, la disciplina del capital gain; ciò in quanto nell’attuale articolo 67, lettera c) e c-bis), Tuir è venuta meno l’esclusione prima prevista per le associazioni e società semplici professionali. In realtà tale modifica è da ritenersi di solo coordinamento, conseguente all’inclusione nel reddito da lavoro autonomo della cessione delle partecipazioni in questione (aspetto confermato dalla relazione accompagnatoria), e ciò anche in relazione alla nuova omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo che attrae nell’articolo 54, Tuir il provento da cessione della quota.

Quando non si opti per la tassazione separata, sia per scelta perché ritenuta non conveniente, sia per impossibilità, in particolare perché il corrispettivo viene incassato in più anni come nel caso esaminato, vi è una sola soluzione: il corrispettivo per la cessione di quota rientra nel reddito da lavoro autonomo.

L’equiparazione tra cessione della clientela e cessione della quota nell’associazione professionale presenta però diversi profili di criticità.

Venendo al tema oggetto del presente caso, occorre ragionare in merito all’ipotesi per cui il cedente la quota non si trovasse nelle condizioni per applicare la tassazione separata (ipotesi non remota visto che spesso le cifre in gioco sono importanti).

Essendo provento professionale, quale prima ipotesi, questo potrebbe essere collocato nel quadro RE, assieme agli altri proventi che il professionista consegue con la propria posizione personale.

Si deve però osservare che i professionisti che operano tramite associazioni professionali spesso non posseggono una posizione personale: in questo caso come sarebbe tassato il provento da cessione della quota?

Non pare logico compilare un quadro RE da parte di un soggetto privo di partita Iva; ancora meno logica pare la soluzione di obbligare il professionista ad assumere partita Iva al solo fine di trattare tale componente reddituale.

La soluzione più ragionevole pare quella di compilare un quadro RH (nel quale si dichiarano i redditi partecipativi e che il professionista ha compilato nelle precedenti annualità per tassare il reddito imputato per trasparenza dall’associazione professionale) e inserire al suo interno la plusvalenza derivante dalla cessione della quota.

Sul punto servono certamente indicazioni ufficiali.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.

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