1 Agosto 2017

Cigs: calcolo anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 14 del 26 luglio 2017, ha offerto chiarimenti in merito alla modalità di calcolo del requisito dell’anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21, D.Lgs. 148/2015, nei casi di aziende che abbiano richiesto il trattamento di integrazione salariale straordinario e che abbiano effettuato un trasferimento di lavoratori da un sito produttivo a un altro all’interno della medesima azienda.

L’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 148/2015 dispone infatti che, per accedere al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere “presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”.

Nel caso in cui un’azienda abbia necessità di trasferire i lavoratori da un sito produttivo a un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione, ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro, non hanno rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito a un altro, entrambi interessati dalla Cigs. Pertanto il requisito previsto dall’articolo 1, comma 2, citato, dovrà essere verificato dall’Inps esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 148/2015.

 

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