18 Dicembre 2025

Conferimento di azienda e conferimento di studio professionale: stessa disciplina?

di MpO & partners Scarica in PDF

L’introduzione dell’art. 177-bis nel TUIR, ad opera del D.Lgs. n. 192/2024, ha dato un impulso significativo alle operazioni di aggregazione tra professionisti, prevedendo un regime di neutralità fiscale per il conferimento dello studio professionale in una società tra professionisti. La scelta del legislatore tributario, che avvicina il conferimento dello studio al conferimento d’azienda, ha però riaperto un tema classico: l’equiparazione sul piano fiscale non implica, di per sé, un’automatica equiparazione sul piano civilistico.

È proprio su questa linea di confine che si collocano le recenti massime del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (Q.A.20, Q.A.21, Q.A.22 e Q.A.23), destinate a orientare la prassi nell’individuazione della disciplina applicabile al conferimento di studi professionali in STP. Il contributo dei notai non traduce la norma fiscale in regole civilistiche, ma propone criteri di lettura utili a comprendere quando lo studio, in concreto, possa essere ricondotto al paradigma dell’azienda e quando, invece, resti un insieme di rapporti e beni conferiti secondo le regole ordinarie.

La Massima Q.A.20 affronta, infatti, la questione preliminare della natura dello studio professionale. Secondo i notai del Triveneto, lo studio può essere compatibile con il concetto civilistico di azienda nei casi in cui, richiamando l’art. 2238, comma 1, c.c., la prestazione professionale costituisca soltanto uno degli elementi di un’attività organizzata in forma di impresa. In termini più concreti, i notai indicano un criterio operativo: se l’organizzazione dello studio è in grado di generare un avviamento che prescinda, in tutto o in parte, dal titolare, allora può configurarsi il concetto di azienda; se, al contrario, il valore dello studio resta integralmente dipendente dalla persona del professionista e dal rapporto fiduciario, la qualificazione aziendale tende a non emergere. La massima, dunque, non afferma che ogni studio integri il concetto di azienda, ma suggerisce che l’esistenza di un avviamento autonomo rispetto al singolo professionista sia un indicatore rilevante per muoversi verso tale qualificazione.

Questo approccio si inserisce in un quadro giurisprudenziale che, nel tempo, ha riconosciuto la possibilità di configurare una “azienda professionale” quando il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati assumano una consistenza tale da attribuire allo studio una propria autonomia economica e funzionale, suscettibile di valutazione e di contrattazione. In questa prospettiva, l’attenzione non è tanto sul contenuto intellettuale della prestazione, quanto sul grado di organizzazione e sulla capacità dell’apparato organizzativo di produrre valore come complesso.

Le conseguenze applicative sono esplicitate dalla Massima Q.A.21, che collega la qualificazione “aziendale” dello studio alla disciplina del trasferimento d’azienda ex artt. 2557 e seguenti c.c. Se lo studio presenta le caratteristiche per essere considerato azienda, il conferimento in STP si colloca in quel perimetro, con gli effetti tipici: la continuità dei contratti non personali nei limiti previsti dalla legge, il regime di responsabilità per i debiti anteriori, nonché la prosecuzione dei rapporti di lavoro secondo l’art. 2112 c.c. etc. La massima in esame evidenzia anche il tema dell’avviamento, chiarendo che la sua valorizzazione è concettualmente distinta dalla clientela: la clientela, infatti, nell’attività professionale, resta legata al carattere fiduciario del rapporto e non può essere intesa come oggetto di trasferimento in senso pieno; l’avviamento, invece, è letto come qualità dell’organizzazione conferita, ossia come valore che deriva dalla struttura complessiva dello studio e dalla sua capacità di funzionare in modo efficiente e riconoscibile sul mercato.

La Massima Q.A.22 si pone sul versante opposto e descrive lo scenario in cui lo studio non presenti natura di azienda. In tal caso, secondo i notai, il conferimento non beneficia delle regole speciali della circolazione d’azienda e si applica la disciplina ordinaria del conferimento dei singoli beni e rapporti. Ne deriva, in termini generali, che il subentro nei contratti richiede …

continua a leggere…

MPO footer