6 Giugno 2018

Contratti certificati: i chiarimenti dell’Ispettorato

di Redazione

L’ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 9 del 1° giugno 2018, ha diramato importanti chiarimenti in ordine alle possibili interferenze tra le attività di vigilanza e quella di certificazione.

In caso di controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione, non essendo ancora maturato alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi, il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività avendo però cura di informare prontamente la Commissione di certificazione adita circa la pendenza dell’accertamento ispettivo, che potrà procedere alla sospensione del procedimento certificatorio in pendenza dell’accertamento ispettivo. La Commissione di certificazione dovrà poi tenere conto, sia al momento della decisione sia in sede di motivazione del provvedimento finale, delle osservazioni pervenute prima della conclusione del procedimento (D.M. 21.7.2004).

Viceversa, in caso di controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione, l’organo ispettivo, non appena venga reso edotto – anche da parte del soggetto ispezionato o dal professionista – del deposito di una istanza di certificazione, dovrà immediatamente informare la Commissione della pregressa pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del procedimento di certificazione.

Anche in tal caso il personale ispettivo avrà cura di comunicare l’esito dell’accertamento alla Commissione.

Infine, ove nel corso della verifica ispettiva venga esibita dalla parte la certificazione di un contratto di lavoro o di appalto, qualora, al termine dell’attività di vigilanza, siano stati rilevati vizi riconducibili all’erronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, il personale ispettivo potrà procedere con l’espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all’utile proposizione delle impugnazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 276/03.

 

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