28 Gennaio 2026

Durante la convivenza di fatto è sospesa la prescrizione dei crediti tra i conviventi

di Giulia Ponzo Scarica in PDF

Con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026 la Corte Costituzione, dopo più di 25 anni dall’ultima pronuncia sul tema, ha dichiarato che anche tra i conviventi di fatto, quindi non legati da vincoli matrimoniali, la prescrizione dei crediti resta sospesa.

Il Tribunale di Firenze aveva rimesso ai giudici costituzionali la questione di costituzionalità dell’art. 2941, c.c., poiché prevede espressamente solo per i coniugi la sospensione della prescrizione per tutta la durata del predetto vincolo; la mancata previsione anche ai conviventi di fatto, a parere dei giudici costituzionali, è però violativa dell’art. 2, Costituzione, oltre che «ragionevolmente intrinseca».

Quanto al primo profilo, la sentenza in commento ripercorre le pronunce e la normativa che negli anni hanno interessato le convivenze di fatto; nel lontano 1998, infatti, la stessa Corte si era pronunciata in senso negativo circa l’applicazione anche ai conviventi more uxorio della sospensione della prescrizione, stante l’impossibilità di poter identificare i precisi elementi formali e temporali per individuare il suo decorso. Ad oggi, però, i giudici costituzionali hanno ritenuto di dover “rimeditare” tale risalente orientamento, sul presupposto che tale stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (nozione offerta dall’art. 1, comma 36, Legge n. 76/2016) è oggi estremamente diffuso, finanche più del matrimonio.

Rispetto alla sentenza del ’98, in quella in commento la Corte Costituzionale ha affermato che l’eventuale assenza di «precisi elementi formali e temporali», ossia di una data certa della fine e dell’inizio del legame affettivo, non può di per sé escludere la sospensione della prescrizione, poiché la giurisprudenza ammette oggi la possibilità di dimostrare con ogni mezzo di prova l’arco temporale di riferimento. È chiaro che la registrazione anagrafica della convivenza di fatto permette con maggiore facilità di dimostrare l’inizio della convivenza, tuttavia l’assenza di tale formalità comunque non preclude anche per i rapporti more uxorio la sospensione della prescrizione, se la parte interessata dimostra l’inizio e, soprattutto, la fine del legame di convivenza.

I giudici di merito hanno comunque evidenziato come non ci sia, né possa esserci, equivalenza tra la disciplina riguardante il vincolo matrimoniale e quella relativa alla convivenza di fatto, ciononostante, qualora si ravvisino analogie, è possibile applicare la medesima disciplina riservata ai rapporti di coniugio, come appunto quella riguardante la prescrizione. Nel caso in esame l’analogia tra le 2figure è rinvenibile nel legame affettivo di coppia e nella comunione di vita, che potrebbero essere minati se al convivente fosse richiesto di far valere il diritto per interrompere la prescrizione; in altri termini, chiedere al convivente di fatto di inviare all’altro un atto che interrompa la prescrizione del credito in costanza del rapporto familiare significherebbe minare l’armonia e l’unione di tale rapporto.

La ratio sottesa all’istituto della sospensione, normativamente prevista solo per i coniugi, del resto è proprio quella di evitare quegli atti interruttivi della prescrizione che potrebbero essere percepiti come lesivi della fiducia dei soggetti interessati; tale salvaguardia è del resto prevista dall’art. 2, Costituzione, che tutela i diritti non solo del singolo, ma anche nelle sue formazioni sociali.

Ma la mancata applicazione della sospensione anche per le convivenze di fatto sarebbe anche affetta da un’irragionevolezza intrinseca, poiché, se è vero che al momento dello scioglimento del legame di convivenza il convivente che ha contribuito alla formazione o all’incremento del patrimonio comune può agire nei confronti dell’altro con un’azione di ingiustificato arricchimento (ex art. 2041, c.c.), allora non può essere minato il diritto dell’altro convivente a causa della decorrenza della prescrizione, se nelle more del rapporto ha contribuito finanziariamente all’acquisto di un bene o ad un’attività di cui l’altro convivente era titolare esclusivo.

Questa sentenza – che ripercorre anche tutti gli interventi giurisprudenziali e normativi che hanno di fatto “avvicinato” l’istituto della convivenza more uxorio a quello del matrimonio – segna un ulteriore tassello per l’individuazione della normativa applicabile alle convivenze di fatto, convivenze che interessano non solo le coppie eterosessuali, ma anche quelle dello stesso sesso.

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