28 Febbraio 2017

Decesso del lavoratore dipendente: pagamenti a eredi e aventi diritto

di Cristian Valsiglio

In caso di decesso del lavoratore le spettanze del de cuius possono competere a 2 categorie di beneficiari in parte potenzialmente coincidenti:

  1. gli eredi (legittimi o testamentari) individuati secondo le disposizioni del codice civile sulle successioni (articoli 565 e ss. cod. civ.), cui spettano (iure successionis) le competenze maturate del deceduto ma non effettivamente erogate allo stesso, ovvero: retribuzione del mese del decesso (se non accreditata prima del decesso), ratei maturati di mensilità aggiuntive ed altre eventuali spettanze non ancora riscosse;
  2. gli aventi diritto, indipendentemente dalle eventuali disposizioni testamentarie e al di fuori delle norme concernenti le successioni, cui spettano (iure proprio) il Tfr e l’indennità sostitutiva del preavviso.

Il Tfr e l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto disposto dal codice civile per le successioni per causa di morte dall’articolo 2122 cod. civ., non entrano nell’asse ereditario e non sono attribuite a titolo successorio, bensì sono percepite dai soggetti di seguito elencati:

  • coniuge superstite (anche se separato legalmente);
  • figli (indipendentemente dalla vivenza a carico);
  • parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado (se viventi a carico del lavoratore deceduto).

In particolare il datore potrà effettuare l’erogazione dell’indennità di preavviso, del Tfr maturato e delle altre competenze solo dopo la presentazione da parte degli eredi/aventi diritto della seguente documentazione:

  • il certificato di morte;
  • l’atto notorio indicante gli aventi causa del defunto (in alternativa la dichiarazione sostitutiva da cui risultino i beneficiari) ovvero la copia autentica del verbale notarile di pubblicazione del testamento olografo o di registrazione di testamento pubblico;
  • il decreto del giudice tutelare in caso di minori e/o incapaci di intendere e volere;
  • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun beneficiario;
  • il certificato di stato di famiglia del lavoratore defunto;
  • il certificato (o documento equivalente) dell’ufficio del registro competente attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, in cui deve figurare l’indicazione delle somme, beni o titoli caduti in successione. in alternativa, qualora in relazione alle vigenti norme fiscali gli interessati fossero esonerati dall’obbligo di presentare la predetta dichiarazione, l’attestazione per iscritto di tale circostanza.

L’atto notorio dovrà essere redatto davanti a un notaio o al Cancelliere delegato dal giudice, sempre in presenza di 2 testimoni non interessati all’atto, ove si dichiari:

  1. se trattasi di successione testamentaria:
  • che il testamento presentato è l’ultimo, incontestato e valido;
  • se esistono o meno altri eredi non chiamati nel testamento ai quali la legge riserva una quota ereditaria e altri diritti;
  • l’eventuale presenza di esecutori testamentari;
  • gli aventi diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e al Tfr ex articolo 2122 cod. civ.;
  • che, oltre alle persone indicate al punto precedente non esistono altri parenti entro il terzo grado né affini entro il secondo grado che vivevano a carico del lavoratore deceduto.

2. se trattasi di successione legittima:

  • che non esistono disposizioni testamentarie;
  • quali sono gli eredi legittimi;
  • che i predetti sono gli unici eredi (ovvero che non risultano altre persone cui la legge riserva una quota ereditaria o altri diritti);
  • gli aventi diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e al Tfr ex articolo 2122 cod. civ.;
  • che, oltre alle persone indicate al punto precedente non esistono altri parenti entro il terzo grado né affini entro il secondo grado che vivevano a carico del lavoratore deceduto.

 

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