23 Giugno 2016

Detassazione: le istruzioni dell’AE spingono il welfare

di Luca Vannoni

 

Con l’emanazione, in data 15 giugno 2016, dell’attesa circolare n.28/E dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro, si è finalmente composto il quadro per poter detassare i premi di produttività, in esecuzione di contratti di secondo livello, eventualmente sostituibili, se previsto dagli stessi contratti, con benefit e misure di welfare.

A una prima valutazione complessiva del documento di prassi, si riscontra un deciso favore verso la possibilità di prevedere negli accordi la sostituibilità del premio con misure di welfare, fugando i dubbi circa oneri contributivi –  esclusi -; attivabilità in assenza di espresso richiamo nell’accordo sindacale – esclusa – e, per finire, la deducibilità integrale dei costi, espressamente prevista.

I benefit devono comunque essere riconosciuti come alternativa al premio monetario. In caso contrario, i beni e i servizi attribuiti ai lavoratori, anche a titolo premiale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rientrano nelle fattispecie esentative dei co.2 e 3, art.51 Tuir, sempreché “l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione”. Al di là dell’esordio del passaggio della circolare ministeriale, sembra quindi possibile ipotizzare la fattibilità di piani di welfare vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali, senza il passaggio intermedio della previsione del premio di produttività, anche se – a dire il vero – spaventano un po’ le possibili contestazioni di frode alla legge richiamate nel virgolettato di cui sopra.

Riguardo all’efficacia delle nuove disposizioni, si specifica che gli accordi già in essere alla pubblicazione del D.M. (16 maggio 2016) potranno essere integrati per renderli pienamente conformi alle disposizioni della legge e del decreto, con effetti a partire dall’anno 2016, con deposito entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità, quest’ultima non soggetta a tale scadenza.

Secondo l’Agenzia dell’Entrate il termine di 30 giorni si applica al solo deposito del contratto, mentre la dichiarazione di conformità non è soggetta ad esso: l’importante è che l’adempimento avvenga prima del versamento del premio o dell’attribuzione della misura sostitutiva di welfare.