17 Aprile 2020

Fondo di garanzia del Tfr e dei crediti di lavoro: chiarimenti Inps

di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 1627 del 15 aprile 2020, ha offerto chiarimenti in materia di documentazione da allegare alla domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia presentata dai cessionari del credito per Tfr del lavoratore: il modulo “SR131” non deve essere allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo, ma solo nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera chiara e inequivocabile la quota di Tfr spettante allo stesso cessionario.

Inoltre, viene precisato che, ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, allegata alla domanda stessa, sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere asseverata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore.

L’Istituto chiarisce anche che, qualora il termine di 60 giorni previsto dalla convenzione per l’esecuzione dei bonifici scada durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria dichiarata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le Strutture territoriali, d’intesa con la filiale della banca convenzionata, prorogano il predetto termine fino alla data di cessazione dell’emergenza stessa.

Infine, il messaggio ricorda che l’articolo 34, D.L. 18/2020, ha disposto la sospensione di diritto nel periodo 23 febbraio-1° giugno 2020 dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali erogate dall’Inps, comprese le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia (Tfr e ultime 3 mensilità).

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

TeamSystem TalkS 2021 – content