1 Dicembre 2015

Il Terziario fissa le regole per gli accordi di secondo livello

di Luca Vannoni

 

 

Il settore del Terziario, con l’accordo interconfederale del 26 novembre 2015 sottoscritto da Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil, ha definito le proprie regole in materia di rappresentatività e rappresentanza.

Rispetto all’accordo sottoscritto nel 2014 da Confindustria, la misurazione della rappresentatività per la contrattazione nazionale è determinata, oltre che dal numero di deleghe e dalle elezioni delle Rsu, dal numero di vertenze individuali, plurime e collettive, come accordi di cassa integrazioni e conciliazioni sindacali, e dalle pratiche di disoccupazione.

I contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che rappresentano il 50% + 1 della rappresentanza, previa consultazione dei lavoratori a maggioranza semplice, saranno vincolanti per tutti i destinatari, i lavoratori e le organizzazioni sindacali firmatarie o che avranno successivamente aderito al presente accordo.

Particolarmente interessanti sono le disposizioni in materia di contrattazione di secondo livello.

L’accordo, dopo aver comunque evidenziato la centralità del livello nazionale, ambito in cui sono fissate le materie delegate ai livelli inferiori, stabilisce la possibilità che i contratti collettivi di secondo livello possano comunque giungere ad accordi modificativi del livello nazionale, a prescindere dalle materie delegate, per gestire fasi di crisi ovvero di sviluppo o investimento. Gli accordi aziendali, in particolare, saranno efficaci ed esigibili per tutto il personale se approvati dalla maggioranza dei componenti Rsu o da Rsa che risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe: in quest’ultimo caso dovranno essere sottoposti al voto dei lavoratori.

L’accordo volutamente dimentica e scavalca la contrattazione di prossimità (art.8, D.L. n.138/11), mai citata nell’accordo in commento, a ribadire la volontà di autonomia sindacale nella regolamentazione delle relazioni industriali. L’esito è comunque importante, in quanto si individua una strada che legittima la contrattazione di secondo livello alla deroga aperta rispetto al nazionale, senza vincoli calati dall’alto, sempreché gli accordi siano dotati delle rappresentatività sopra indicata. Rispetto alla prossimità, non viene in alcun modo richiamata la possibilità di derogare a norme di legge, anche perché la fonte contrattuale mai potrebbe riservarsi tale funzione.

Ad ogni modo, l’accordo in commento sarà sicuramente un impulso fondamentale alla contrattazione aziendale, ora dotata di proprie regole condivise con il mondo sindacale e, quindi, non più osteggiabile in via aprioristica dagli stessi sindacati.

 

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