26 Maggio 2016

In attesa (vana?) del nuovo decreto il Ministero interviene sugli stagionali

di Luca Vannoni

 

 

Il recente interpello del Ministero del Lavoro n.15 del 20 maggio 2016, interviene, con importanti precisazioni, sul lavoro stagionale, a ridosso dell’inizio del periodo dell’anno, la stagione estiva, ove è più intensa la necessità di tale modalità di lavoro, che trova la sua realizzazione primaria nel contratto a termine.

Com’è noto, tale tipologia contrattuale ha subito una progressiva revisione normativa, che ne ha modificato, in chiave semplificatoria, l’impostazione disposta dall’abrogato D.Lgs. n.368/01: come ora previsto dal D.Lgs. n.81/15, il lavoro a termine non richiede una causale per la sua legittima stipulazione, e quindi, di per sé, la ragione stagionale non rappresenta più una condizione legittimante.

Parallelamente, considerare stagionale un rapporto a termine riconosce e determina l’applicazione di una serie di disposizioni in deroga ai limiti più significativi previsti per la generalità dei casi.

L’individuazione delle ipotesi di stagionalità spetta alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, e, parallelamente, a un decreto da parte del Ministero del Lavoro, al momento non ancora emanato … e chissà se mai lo sarà. Nell’attesa, trova applicazione l’ormai sgangherato D.P.R. n.1525/63, dove la gran parte delle attività sono forse più facili da incontrare in un museo di civiltà contadina rispetto a una moderna attività agricola.

L’interpello del Ministero del Lavoro si occupa principalmente di dipanare i dubbi interpretativi legati a questa fase di prima applicazione del D.Lgs. n.81/15, tenuto conto che molti Ccnl non hanno ancora recepito le novità introdotte.

Il Ministero ha chiarito che spetta la possibilità di prevedere ulteriori ipotesi, rispetto a quelle già indicate come stagionali dal D.P.R. n.1525/63 – in attesa dell’emanando decreto ministeriale – alla contrattazione collettiva, anche aziendale, anche se sottoscritta sotto la vigenza del D.Lgs. n.368/01. Ne consegue, quindi, la possibilità di beneficiare dell’esclusione in riferimento al limite massimo di successione, pari a 36 mesi, all’applicazione della regola degli stacchi tra contratti in successione, i 10 o 20 giorni, ai limiti quantitativi di utilizzo previsti dalla contrattazione collettiva o dalla legge, in questo caso pari al 20%.

In chiusura, soprattutto per attività dell’indotto del settore turistico prive di disposizioni contrattuali e non previste dal D.P.R. n.1525/63, è opportuno evidenziare che il D.Lgs. n.81/15 offre la possibilità di intervenire con contrattazione di secondo livello per l’individuazione di specifiche forme di stagionalità: un’opportunità da non tralasciare per sfruttare le semplificazioni che porta nella gestione dei contratti a termine.