3 Ottobre 2017

Luogo di lavoro e giurisdizione: la nota INL

di Redazione

L’INL, con nota n. 8465 del 27 settembre 2017, ha diffuso importanti considerazioni relative alla recente sentenza della Corte Europea di Giustizia del 14 settembre 2017 in materia di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività.

In tale sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata ai fini attributivi della competenza giurisdizionale sui contenziosi promossi in relazione allo svolgimento di un rapporto di lavoro sul territorio di più Stati membri. Il caso di specie sottoposto all’attenzione della Corte origina da controversie sottoposte ai giudici degli Stati membri dal personale di equipaggio delle compagnie aeree impiegato, o messo a disposizione di queste, “... come membro del personale di volo di una compagnia soggetta al diritto di uno dei paesi dell’Unione che effettua il trasporto aereo internazionale di passeggeri sull’insieme del territorio dell’Unione europea”.

LA CGE ha stabilito che l’articolo 19, punto 2, lettera a), Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di ricorso presentato da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione e al fine di determinare la competenza del giudice adito, la nozione di “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, ai sensi di tale disposizione, non è equiparabile a quella di “base di servizio“, ai sensi dell’allegato III, Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. La nozione di “base di servizio” costituisce nondimeno un indizio significativo per determinare il “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività“.

L’INL focalizza l’attenzione sul punto 58 della sentenza, nel quale la Corte richiama esemplificativamente il principio del favor lavoratoris espresso dalla convenzione di Bruxelles (ma anche, per i profili contrattuali, dal trattato Roma I), in relazione alla tutela da riconoscere nei confronti della parte contraente più debole.

 

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