7 Novembre 2019

Nuovi costi per gli appalti: il ruolo del “sostituto del sostituto d’imposta”

di Cristian Valsiglio

Potrebbe sembrare un refuso quello presente nel titolo dell’odierno blog, tuttavia è innegabile che l’articolo 4, D.L. 124/2019, pone in capo al committente un nuovo ruolo: quello di versare le ritenute per i redditi di lavoro dipendente applicate ai lavoratori occupati negli appalti effettuati da appaltatori e subappaltatori.

Non una responsabilità solidale sulle ritenute, ma un vero e proprio nuovo adempimento volto a scomporre le fasi della sostituzione dell’imposta: l’applicazione della ritenute (rivalsa) in capo al proprio datore di lavoro e il versamento dell’imposta in capo al committente.

Ma vediamo velocemente la procedura ideata dal Legislatore, evidenziando che l’entrata in vigore della disposizione è slittata al 1° gennaio 2020 ossia a dopo la conversione in Legge.

L’appaltatore e/o i subappaltatori devono determinare le imposte da trattenere ai dipendenti (Irpef e addizionali regionali e comunali) considerando l’utilizzo dei propri lavoratori in opere e servizi.

Considerando il metodo di tassazione progressivo, con ogni probabilità, l’Agenzia delle entrate dovrà spiegare che la suddivisione dell’imposta avverrà in modo proporzionale considerando le ore lavorate nei vari appalti. Pertanto, un unico cedolino paga, un’unica ritenuta d’imposta, ma la necessaria determinazione dell’imposta per singolo appalto.

Quindi, nessun problema per il lavoratore impiegato in un singolo appalto, ma complicazioni laddove il lavoratore fosse impiegato in più appalti nel corso del singolo mese.

L’appaltatore e/o i subappaltatori dovranno 5 giorni prima della scadenza di pagamento dell’imposta:

  • versare al committente, in apposito conto corrente bancario e postale, l’importo delle imposte da pagare;
  • comunicare al committente i lavoratori interessati all’appalto con le relative ore, la retribuzione e le ritenute fiscali.

Nella stessa occasione i predetti soggetti potranno richiedere di compensare il debito d’imposta con i corrispettivi maturati ed esigibili, così evitando il versamento al committente dell’imposta.

L’appaltatore e i subappaltatori restano responsabili della determinazione dell’imposta, ma al versamento provvede il committente, il quale, sulla base delle comunicazioni sopra indicate, provvede a versare le imposte per conto di altri tramite dedicato modello F24. Più appaltatori e subappaltatori sono coinvolti nell’appalto, più F24 devono essere compilati senza possibilità alcuna di compensare propri crediti.

Il committente successivamente provvederà a comunicare l’avvenuto versamento ad appaltatori e subappaltatori.

Questo se tutto andrà bene: tuttavia, qualora qualcosa nella filiera o negli adempimenti non fosse rispettato nei tempi o nella modalità, il committente dovrebbe sospendere il pagamento del corrispettivo segnalando all’Agenzia delle entrate l’omissione.

Sono interessati alla procedura tutti gli appalti: anche quelli della durata di qualche giorno.

La procedura, tuttavia, non è prevista, ma sul punto si dovrà attendere apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, laddove siamo in presenza di soggetti appaltatori e/o subappaltatori che:

  • hanno un’attività da almeno 5 anni o hanno versato negli ultimi 2 anni un importo di ritenute superiore a 2 milioni;
  • e, non siano soggetti a cartelle di pagamento per oltre 50.000 euro.

Nell’intera procedura non è specificato come potranno essere gestiti i crediti fiscali gestiti in busta paga come il credito degli 80 euro e i rimborsi da assistenza fiscale: da una lettura sembrerebbero esclusi dall’adempimento di versamento dell’imposta, ma resta da comprendere come potranno essere utilizzati in compensazione dal datore di lavoro.

Illustrata la disposizione normativa è bene, nelle more dell’entrata in vigore e della legge di conversione, fare alcune osservazioni.

In prima battuta si rileva che l’intera procedura ribalta su committenti e appaltatori il costo dei controlli che dovrebbero essere fatti dall’Erario. Inoltre, la procedura si può complicare laddove un singolo subappaltatore non provvedesse all’adempimento: in questo caso il committente dovrebbe bloccare l’interno corrispettivo mettendo a serio repentaglio l’intera filiera a nocumento dei lavoratori coinvolti.

Si potranno avere complicazioni in presenza di lavoratore occupato in più appalti o per appalti della durata di qualche giorno nel mese.

Gli F24 predisposti dal committente devono necessariamente essere semplificati: esistono allo stato dell’arte troppi codici tributo e suddivisioni (anno, Regione, Comune etc.), che complicano l’adempimento. Inoltre, qualora l’appaltatore o i subappaltatori dovessero pagare al committente in ritardo le imposte, quest’ultimo dovrebbe provvedere a versare le ritenute in ritardo calcolando interessi e sanzioni secondo le regole del ravvedimento operoso. Ulteriore pesante onere a carico del committente.

Quale soluzione alternativa proporre fermo restando l’obiettivo del Legislatore?

Intanto si potrebbe limitare la procedura ad appalti della durata di almeno 1 anno.

L’appaltatore e/o i subappaltatori potrebbero predisporre e versare le imposte tramite apposito F24 ove indicare i soggetti della filiera (appaltatori e committenti), lasciando all’Agenzia delle entrate la possibilità di autorizzare i crediti compensabili e di comunicare al committente l’avvenuto versamento.

Inoltre, dovrebbe essere predisposta una piattaforma ministeriale per il caricamento dei lavoratori e delle ore riferibili all’appalto, con indicazioni di tutte le informazioni necessarie per la predisposizione e la verifica del valore dell’F24. In assenza delle predette informazioni e in assenza della comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa all’avvenuto versamento dell’imposta, il committente dovrebbe sospendere i corrispettivi, restando, fino al limite dei corrispettivi maturati, responsabile solidale al versamento dell’imposta.

La soluzione sopra proposta potrebbe essere un utile compromesso per spalmare i costi del controllo anche sull’Erario. Inoltre, dovrebbe essere meditata la possibilità di ricomprendere in tale procedura anche i contributi, in modo da liberare il committente da una serie di verifiche, che, spesso, risultano essere non sufficienti per garantirsi di non essere chiamato in gioco dall’Inps in virtù della responsabilità solidale contributiva.

 

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