26 Febbraio 2016

Retribuzione mensile per l’insegnante di religione a tempo determinato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 gennaio 2016, n.1066, ha stabilito che gli insegnanti di religione delle scuole d’infanzia sono equiparati al resto del corpo docente e devono essere retribuiti, al pari degli altri, su base mensile e non solo per il numero di giornate lavorate.

Sulla scorta del principio di non discriminazione, infatti, la materia insegnata non può determinare una disparità di trattamento tra docenti. Tale principio, peraltro, è sancito anche con le varie intese rea Stato italiano e Santa Sede, nonché dall’art.309, D.Lgs. n.297/94.