Salute e sicurezza: contratto di appalto e rischio interferenziale
di Redazione Scarica in PDF
La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 28 febbraio 2025, n. 8297, ha ritenuto che, nell’ambito dei contratti di appalto, ai fini dell’integrazione del rischio interferenziale, è sufficiente che due aziende siano contemporaneamente coinvolte nel medesimo luogo di lavoro, a prescindere dal fatto che, nel momento del sinistro, stessero svolgendo la medesima attività.
Nello specifico, la Cassazione ha rilevato che tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, coordinando gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i dipendenti, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.



