12 Febbraio 2019

Maggiorazione delle sanzioni e recidiva

di Elena Valcarenghi

La Legge di Bilancio 2019 ha, tra l’altro, introdotto maggiorazioni degli importi sanzionatori per talune violazioni, con la finalità di reprimere condotte lesive della dignità dei lavoratori, con particolare riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso, dell’interposizione, del distacco transnazionale, nonché alle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’INL ha fornito, in prima istanza con la circolare n. 2/2019 (già commentata nel blog del 24 gennaio scorso), indicazioni sull’applicazione di tali maggiorazioni, e ora, con la nota n. 1148 del 5 febbraio 2019, a firma del Direttore centrale dott. Danilo Papa, alcuni chiarimenti sul tema specifico della recidiva.

L’articolo 1, comma 445, lettera e, L. 145/2018, prevede, infatti, che le maggiorazioni siano raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

In sintesi, le precisazioni fornite sulla recidiva sono le seguenti:

  • è sanzionata la reiterazione dei medesimi illeciti, cioè la violazione dello stesso precetto già trasgredito;
  • ai fini della verifica sulla sussistenza della recidiva, il destinatario delle sanzioni è chi abbia rivestito, nell’ambito della medesima impresa, la qualità di “trasgressore” in caso di violazioni amministrative o “datore di lavoro” in caso di violazioni in materia di sicurezza;
  • i precedenti devono riguardare illeciti definitivamente accertati, quindi divenuti definitivi nel triennio che precede la commissione del nuovo illecito per il quale si deve calcolare la sanzione;
  • gli illeciti rilevanti sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione.

Viene anche ricordato che:

  • la definitività dell’illecito consegue:

– allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione;

– al pagamento della sanzione ingiunta;

– al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.

  • escludono l’applicazione dell’aumento per recidiva le ipotesi di:

– estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex articolo 16, L. 689/1981 (terzo del massimo o doppio del minimo);

– pagamento ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 124/2004 (ottemperanza alla diffida/pregressa regolarizzazione, con pagamento del minimo o del quarto del fisso);

– adempimento della prescrizione obbligatoria con relativi pagamenti (quarto del massimo dell’ammenda).

Per utilità, si rammenta che è stato istituito dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 7/E/2019, il codice tributo “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, per il versamento delle maggiorazioni delle sanzioni. In sede di compilazione del modello di versamento F23:

  • nel campo 6 “codice ufficio o ente”, si indica il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate agenziaentrate.gov.it;
  • nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, si indicano gli estremi dell’atto con il quale è richiesto il pagamento;
  • nel campo 11 “codice tributo”, si riporta il codice “VAET”.

 

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