5 Marzo 2019

Si chiama contratto, non lettera di assunzione

di Riccardo Girotto

Confesso che percepisco una certa superficialità nel trattare la lettera di assunzione. Questo documento, spesso incompleto, spesso frutto di format preconfezionati validi per tutte le stagioni, spesso consegnato in ritardo, spesso ermetico, talvolta dato per scontato, merita rispetto e cura nei minimi particolari.

Voglio affermare con forza che non si tratta di una lettera, bensì di un contratto, un contratto estremamente delicato, che, oltre a dover rispettare crismi formali specifici, deve contemperare opposti interessi, pur redatto da parte datoriale, la parte forte.

Sviscerando l’etimologia della “lettera” di assunzione, potremmo pensare come al contratto sia stato assegnato questo debole sinonimo originariamente riferendosi al “contenuto di uno scritto dal precipuo valore giuridico” e non semplicemente con l’attuale accezione di “comunicazione scritta che un soggetto trasmette ad un altro”.

Il contratto di assunzione rappresenta l’incipit del rapporto, ma anche l’insieme delle regole dello stesso, il limite della propria ingerenza, il datore di lavoro può deciderlo proprio al momento in cui redige il contratto di assunzione. Ogni altra variazione proposta, o imposta, nei limiti di legge al lavoratore non avrà la stessa pregnanza, lo stesso vigore, la stessa penetrazione, di un aspetto convenuto alla costituzione del rapporto.

La littera dell’articolo 2104 cod. civ. insegna che la diligenza del lavoratore non è quella dell’uomo medio o del buon padre di famiglia, bensì quella tipica della mansione assegnata. Proprio per questo la concreta e analitica elencazione delle mansioni dovrà comparire con meticolosa cura nel contratto che sancisce l’origine del rapporto, così da poter pretendere ciò che si è convenuto e non ciò che, tra le righe, si pensava fosse sotteso.

Si pensi all’esecuzione del periodo di prova, un campo minato dove solo l’analisi pre-redazionale funge da vero artificiere. La specifica assegnazione degli obiettivi da raggiungere durante detto delicato periodo, nella coscienza che sarà impossibile testare la risorsa su tutti gli aspetti incorporati nel mero riferimento alla declaratoria contrattuale, pare irrinunciabile, rendendo granitica la previsione contrattuale “Salvo diversa disposizione, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto…”.

Oltre che scritto ad substantiam, il patto deve essere preventivo: un patto postumo in presenza di dubbi circa l’acquisizione della mansione non permetterà alcuna risoluzione rapida del rapporto. Solo l’ambito disciplinare, a quel punto, potrà agire quale deterrente allo svolgimento insoddisfacente della prestazione, a patto che l’articolo 2104 cod. civ. possa trovare residenza nella puntigliosa indicazione delle mansioni.

Patti di stabilità, patti di non concorrenza, prolungamenti del preavviso, concessioni retributive acquisiranno effetto reale solamente una volta tradotti in formule scritte.

Il contratto permette di modulare il rapporto tramite l’inserimento di elementi accidentali, eventuali, condizioni sospensive, aspetti retributivi sempre più articolati, tanto nella concessione quanto nella previsione di possibile revoca degli stessi. Pensare a tutto questo e farlo prima dell’inizio del rapporto obbliga a mantenere il focus, ricordandosi che il contratto di assunzione si cristallizza e non subisce alcuna erosione immessa dal decorso del tempo.

Non si dimentichi che la mancata consegna del contratto di assunzione, della cui esecuzione vale la pena lasciare traccia, espone a precisa sanzione amministrativa, ma soprattutto stimola la riconduzione all’articolo 1, comma 1, Codice dei contratti: “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Questa è la regola, l’eccezione deve risultare da ciò che la normativa offre e le parti recepiscono espressamente in forma scritta, nei modi e nei tempi corretti.

Poniamo un rapporto di lavoro stabile ben svolto, con tanto di contratto di lavoro redatto tempestivamente; ora strappiamo quel contratto, cestiniamolo, bruciamolo e convinciamoci, in accordo tra le parti, che tutte le eccezioni, le politiche retributive, gli elementi accidentali non siano mai esistiti. Il contratto non ci sarà più, ma il rapporto paradossalmente acquisirà ancora più solidità.

La sostanza del rapporto non si elimina, si regola. Questo è il nobile ruolo del contratto di assunzione.

 

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