17 Dicembre 2019

La contribuzione del familiare di socio non soggetto al versamento

di Roberto Lucarini

Eccoci di nuovo a trattare la materia della contribuzione Inps autonomi, in specie esercenti attività commerciali. Siccome siano soggetti stravaganti, a cui non piacciono le cose semplici, tale materia ci riserva sempre un profluvio di casini, tanto da accontentare ogni nostra più stramba fantasia.

Il caso che vi propongo, infatti, potrebbe essere insolito, ma non per questo impossibile; anzi, magari qualcuno ce l’ha tra i piedi senza nemmeno essersene accorto.

La Suprema Corte (sentenza n. 31286/2019) si è trovata sulla scrivania questa bella situazione: verbale Inps del 2008, nel quale gli ispettori contestavano la mancata iscrizione alla Gestione Inps commercianti di una signora, che prestava attività in una società con abitualità e prevalenza, che risultava madre di una socia di una Srl. E allora, dov’è il problema, potreste dirmi?

La complicazione sta nel fatto che la socia (figlia) non prestava alcuna attività nella società, per cui non aveva alcun obbligo di iscrizione e contribuzione alla suddetta Gestione previdenziale.

Poniamo anzitutto qualche punto essenziale:

  1. il familiare coadiutore di un socio non può iscriversi, a titolo proprio, a una Gestione Inps (COM o ART), ma dovrà necessariamente “agganciarsi” all’iscrizione del socio suo parente;
  2. il socio che sia iscritto a una Gestione obbligatoria, qualora abbia un familiare coadiutore che svolge attività in modo abituale e prevalente, deve iscriverlo sulla propria posizione e versare per tale soggetto la dovuta contribuzione fissa, salva facoltà di rivalsa.

Nel nostro caso, però, non esiste una posizione del titolare socio, il che ha posto le seguenti domande:

  • il familiare è soggetto a contribuzione (nel caso di Srl ricordiamo), ove il socio suo parente non risulti iscritto?
  • se la risposta dovesse essere affermativa, come fare sul piano pratico?

Il decorso giudiziario del caso in esame ha visto i primi 2 gradi di merito esprimersi per la non debenza dei contributi, ponendo motivazioni che non sto a riportare, ma che, francamente, mi appaiono non condivisibili.

La Cassazione, al contrario, afferma decisamente come la contribuzione sia dovuta, per la situazione del familiare che stiamo analizzando, spazzando via ogni ragionamento distintivo tra società di persone o di capitali. I Supremi giudici affermano, inoltre, come la non iscrivibilità del socio di Srl, per mancanza di requisiti personali, non possa incidere sul diritto legittimo del familiare ad avere una propria contribuzione previdenziale, pena il mancato rispetto di taluni principi costituzionali (articoli 3 e 38, Costituzione).

Posto questo, occorre tuttavia trovare una soluzione pratica a questo rebus, visto, come sopra detto, che solo il socio può legittimamente attivare un rapporto previdenziale.

L’Inps ebbe già modo di indicare una via d’uscita, a mezzo della circolare n. 78/2006, che adesso viene seguita anche nella decisione di legittimità: si iscrive il socio, non obbligato, alla Gestione commercianti come soggetto “non attivo”, non tenuto, quindi, a una propria contribuzione (i giudici parlano di iscrizione “virtuale”); a tale posizione si “aggancia” il familiare del socio, per fare in modo che quest’ultimo possa versare la contribuzione minima a favore del parente lavoratore.

Un bel rigiro, non c’è dubbio, che tuttavia appare quale unico rimedio alla situazione di cui abbiamo parlato.

Considerato che il passaggio dalla teoria alla pratica si mostra, talora, assai doloroso, mi viene in mente che potrebbero sorgere problemi al momento dell’iscrizione virtuale del socio. Come noto, oramai, tale adempimento non è più praticabile a mezzo sito Inps, ma solo tramite la procedura Comunica; mi pare, ma potrei anche sbagliarmi, che tale iscrizione necessiti di indicare che il socio stesso abbia i requisiti per essere titolare di posizione assicurativa, cosa che nel frangente non ha. Dal che potrebbe scaturirne una posizione da soggetto attivo, che dovrà poi, magari, essere corretta tramite contatto con Inps nel Cassetto personale, con tutto il caos e i lunghi tempi che ciò comporterebbe.

Uno scenario horror, non realistico?

Può essere; però, come disse in un suo show l’attore Maurizio Micheli, “I know my chickens”.

 

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