10 Settembre 2020

Quarantene scolastiche e rapporti di lavoro

di Luca Vannoni

L’inizio della scuola, limitato al momento alle scuole materne e ai corsi di recupero, ha già anticipato quella che sarà una delle maggiori difficoltà nella conciliazione vita privata-lavoro, per i genitori lavoratori. Sulla questione il Governo ha recentemente emanato 2 provvedimenti, il D.P.C.M. 7 settembre 2020, dove, all’allegato d, troviamo le nuove “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e il D.L. 111/2020, che, all’articolo 5, regolamenta, in modo temporaneo fino al 31 dicembre 2020, il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

In primo luogo, è bene precisare la procedura che si attiva a livello scolastico nell’eventualità di un caso sospetto.

Innanzitutto, nell’attesa dell’esito del tampone, nelle nuove linee guida non è più previsto che l’attività della classe del bambino sia sospesa (approccio che già nella prima settimana ha creato non poche problematiche): tenuto conto dei tempi fisiologici e non solo per l’esito, tale approccio di fatto avrebbe reso impossibile lo svolgimento di attività scolastiche in modo proficuo e continuativo.

In caso di tampone positivo, il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione (Asl) l’elenco dei compagni di classe, nonchè degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi, che potranno essere posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.

Passando agli aspetti giuslavoristici, l’articolo 5, D.L. 111/2020, prevede diverse soluzioni che possano agevolare il genitore lavoratore durante le eventuali quarantene “scolastiche”.

Innanzitutto, si prevede la possibilità che il genitore lavoratore dipendente svolga la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Nel caso in cui un genitore fruisca di una delle misure sopra individuate, ovvero svolga anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

 

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