7 Gennaio 2021

Legge di Bilancio 2021: le disposizioni per il lavoro

di Luca Vannoni

Con la pubblicazione nella G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, è in vigore dal 1° gennaio 2021 la Legge di Bilancio per il 2021, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178: come di consueto, tale provvedimento diviene una sorta di caciucco di disposizioni eterogenee, dove, in particolare, troviamo disposizioni (molte!) già conosciute a seguito dell’emergenza COVID-19 e così prorogate per il 2021, accanto a poche vere novità, spesso tratteggiate solo embrionalmente dalla Legge di Bilancio e in attesa di Decreti attuativi: complessivamente ne serviranno più di 150. In tema di agevolazioni, inoltre, molte misure sono soggette all’autorizzazione da parte della Commissione UE, aspetto che ne complica la piena operatività: l’esperienza recente, tuttavia, dimostra che le strettoie e le lungaggini sono tutta farina del nostro ordinamento interno, vedi Io Lavoro o gli ultimi provvedimenti interpretativi Inps sulle agevolazioni COVID.

Altra novità da segnalare è rappresentata dalla correzione operata con il D.L. 182 del 31 dicembre 2020, in modifica dell’articolo 1, comma 8, L. 178/2020, relativo all’ulteriore detrazione fiscale prevista dall’articolo 2, D.L. 3/2020, convertito dalla L. 21/2020: intervenire direttamente sulla Legge di Bilancio avrebbe comportato un nuovo passaggio parlamentare, che ne avrebbe sancito l’approvazione successivamente al 1° gennaio 2021.

Vediamo in sintesi le principali novità.

Con l’articolo 1, comma 10. viene modificato l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, commi 100-105 e 107, L. 205/2017, per il biennio 2021-2022, ora totale e fino al limite massimo doppio rispetto al precedente

In particolare, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate in tal periodo, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% (fino al 31 dicembre 2020 era pari al 50%), per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (fino al 31 dicembre 2020 era pari a 3.000 euro annui) con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (fino al 31 dicembre 2020 il limite di età era under 35 anni). Rimane confermata la condizione per cui il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, con l’eccezione di eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, e la portabilità del residuo in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato.

Con lo stesso approccio filosofico, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% (in precedenza era pari al 50%) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Fino al 31 marzo 2021 i contratti a termine possono essere prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi (e nel limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Per quanto riguarda cassa integrazione e divieto di licenziamento, la Legge di Bilancio 2021 opera di fatto un copia-incolla delle precedenti disposizioni emergenziali, aggiornandone solo l’aspetto quantitativo e i termini temporali. Si prevede, pertanto, la proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19 per ulteriori 12 settimane dal 1° gennaio 2021.

In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cigo, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd.

Per quanto riguarda il divieto di licenziamento, è prorogato fino al 31 marzo 2021, con deroghe che, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020.

 

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