2 Settembre 2021

Rifinanziamo

di Luca Vannoni

Con il messaggio n. 2842/2021 l’Inps ha diramato importanti indicazioni in riferimento alle tutele previdenziali previste in caso di malattia conclamata da COVID-19, quarantena e per i lavoratori fragili, in particolare evidenziando, per quest’ultime due, i periodi temporali di vigenza.

Com’è noto, le disposizioni in commento fanno parte delle misure emergenziali messe in campo per gestire i riflessi sui rapporti di lavoro dell’emergenza COVID-19, e, in quanto tali, sono state caratterizzate da proroghe che hanno seguito l’evolversi della pandemia e da specifiche coperture economiche per garantirne l’operatività. Tuttavia, rispetto ad altre misure, Governo e Legislatore hanno sicuramente dedicato meno attenzione, tanto che, come vedremo a breve, non vi sono appositi stanziamenti per la tutela della quarantena (articolo 26, comma 1, D.L. 18/2020) per il 2021 (da fonti giornalistiche si apprende che il Ministro del lavoro si è espresso favorevolmente al rifinanziamento).

Fra l’altro, il carattere retroattivo del chiarimento comporta, se nulla dovesse essere disposto a livello normativo, “il recupero delle eventuali prestazioni di malattia conguagliate e l’aggiornamento dell’estratto conto previdenziale dei lavoratori interessati”, come affermato nello stesso messaggio n. 2842/2021.

Già con il precedente messaggio n. 1667/2021, l’Inps aveva preannunciato la questione relativa alla copertura finanziaria, riservandosi di fornire successivamente indicazioni, nella speranza che vi fosse un rifinanziamento di tali strumenti, richiesta che fino ad oggi non ha trovato alcuna risposta.

La problematica del finanziamento, a dire il vero, ha una portata più ampia rispetto alla limitata prospettiva che emerge dai messaggi citati.

L’articolo 26, comma 5, D.L. 18/2020, prevede, infatti, che “gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Inps connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande”.

Il finanziamento, infatti, riguarda non solo le indennità a carico Inps, ma anche quelle a carico del datore di lavoro: per quest’ultime, a fine luglio, il Cno dei consulenti del lavoro aveva chiesto lumi all’Istituto, ricevendo risposta che della questione era stato investito il Ministero del lavoro, che al momento non risulta ancora essersi espresso.

L’articolo 26, comma 1, D.L. 18/2020, stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, mentre è computabile ai fini del periodo di comporto.

Gli aspetti che vengono presi in considerazione dal messaggio Inps n. 2842/2021 riguardano la documentazione probante per il riconoscimento dell’indennità di malattia e la vigenza della misura.

Partendo da quest’ultima questione, l’Inps ricorda che il Legislatore non ha previsto alcuna copertura per l’anno 2021 e, pertanto (nell’attesa che si materializzi il nuovo finanziamento annunciato dal Ministro del lavoro), l’ente previdenziale non potrà procedere a riconoscere alcuna tutela indennitaria per gli eventi che si sono verificati nel corso del 2021.

È bene, sin da subito, ricordare due aspetti di fondamentale importanza.

Innanzitutto, la quarantena rientra in quelle ipotesi di impossibilità della prestazione , chiaramente non addebitabili al datore di lavoro, che determinano il venir meno dell’obbligo retributivo: il venir meno dell’indennità Inps per le ragioni sopra esposte determina l’assenza di alcun trattamento economico sostitutivo in favore del lavoratore. Pertanto, nella malaugurata ipotesi che non si dovesse procedere con il rifinanziamento, rimarrebbe ferma la causale dell’assenza, verrebbe meno “solo” il trattamento economico (fermi restando gli oneri amministrativi nel procedere con i recuperi delle indennità Inps e le forti difficoltà nei recuperi di quanto a carico del datore di lavoro).

In secondo luogo, il finanziamento del trattamento indennitario della quarantena ricomprende gli oneri Inps come quelli per i datori di lavoro soggetti al pagamento della malattia (il caso sicuramente più rilevante riguarda gli impiegati delle aziende industriali), aspetto che apre una serie di perplessità.

Il mancato finanziamento della misura, che ne vincola l’operatività, dovrebbe comportare il venir meno del riconoscimento dell’indennità di malattia anche quando interamente a carico del datore di lavoro.

Inoltre, come sopra anticipato, non risulta ancora chiarito come procedere con il rimborso per il 2020 e la relativa presentazione della domanda, pur essendo dati e informazioni già in possesso dell’Istituto: il rischio è che difficoltà di livello informatico precludano la fruizione di diritti scolpiti in norme di legge, o che, comunque, il ritardo nell’operatività e la macchinosità della procedura, di fatto, portino a una selezione delle richieste.

È evidente che il blocco della copertura finanziaria danneggia in modo più profondo i lavoratori con redditi generalmente più bassi, in quanto molto spesso i lavoratori di categoria impiegatizia in caso di quarantena possono comunque continuare a lavorare in smart working, se le mansioni sono compatibili e con il consenso del datore di lavoro, mentre i lavoratori con mansioni di carattere manuale, chiaramente, non possono percorrere tale strada.

La problematica determinatasi, stante anche la delicatezza della tematica e la complessità di gestire retroattivamente quanto fatto nei mesi passati, richiede un intervento che consenta all’Inps di procedere con il riconoscimento dell’indennità di malattia, tenuto conto che l’assenza di fondi, al momento, riguarda l’intero 2021, e che vedano finalmente la luce i chiarimenti sul rimborso degli oneri a carico dei datori di lavoro.

 

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