21 Settembre 2021

Libertà calmierata

di Riccardo Girotto

Scommetto con me stesso e con voi lettori che in questo editoriale riuscirò a non citare il green pass.

Solo in questi giorni, dopo ostico esercizio di masticazione, deglutisco la nota INL n. 5331/2021 del 21 luglio scorso, ennesimo processo di “libera” applicazione contrattualcollettiva.

L’INL si fa parte attiva del sistema di misurazione della rappresentatività proposto da alcune sigle, in collaborazione con l’Inps, ergendolo a sistema ufficiale di determinazione della contrattazione applicabile da tutti. Al fine di assicurare il crisma della liberà sindacale, vengono invitate tutte le sigle a partecipare alla misurazione, ovviamente nel rispetto delle regole fissate dalle solite note.

Come se in un concorso solo alcuni candidati, peraltro sostenuti dalla commissione d’esame, decidessero le regole a cui tutti possono accedere. Ancora, come se in una superlega le squadre partecipanti considerassero il proprio campionato come l’unico che conta, e l’organismo di controllo dello sport specifico imponesse le regole della superlega anche alle squadre estranee alla stessa, confermandone la loro esclusione perpetua.

Non ci si dovrebbe stupire di tanto tifo per alcune sigle in particolare, non fosse che tale tifo arriva proprio da un ente teoricamente terzo, eppure nei fatti recidivo nelle forzature sull’obbligo contrattuale.

Stando alla convenzione recepita dalla nota in commento, l’INL dovrebbe sviluppare una comparazione che abbina i risultati elettorali alle adesioni al sindacato.

La buona notizia è che finalmente si potrebbe apprezzare con certezza il numero degli iscritti alle sigle, dato da sempre top secret; la brutta è che l’acquisizione di queste informazioni dovrebbe arrivare dai datori di lavoro, cioè proprio quei soggetti che dai contratti collettivi risultano vincolati.

Inutile evidenziare come il motivo principale del prevedibile fallimento di questo sistema è l’assenza di informazioni fornite dai datori di lavoro, ai quali viene chiesto un ennesimo adempimento, totalmente privo di portata precettiva. E non si vede come possa passare per obbligo un adempimento di matrice contrattuale, se non limitatamente ai datori soggetti al vincolo di mandato. Nulla poena sine lege, quindi, determina l’incertezza delle informazioni assunte, di conseguenza l’impossibilità di innescare il meccanismo valutativo.

L’altra fetta del risultato comparato è data dai risultati elettorali delle rappresentanze in azienda. Si badi bene, la nota INL cita, in perfetta aderenza al protocollo di intesa Confindustria-triplice, solamente le Rsu, fissando, quindi, un principio in parvenza democratico, ma nella sostanza teso a concentrare l’efficacia su alcune sigle. Si pensi, infatti, che le Rsu nascono da libere elezioni, dove, però, la candidatura sconta l’adesione a un accordo interconfederale stilato e sottoscritto solo da alcune sigle. Siete liberi di immaginare quali.

Peraltro, questa libertà apparente riguarda solo i 2/3 degli eletti, in quanto 1/3 dei seggi viene comunque riservato alle sigle stipulanti il Ccnl applicato dall’azienda, appunto. Si legga, quindi, che le sigle firmatarie del Ccnl eleggeranno i rappresentanti, tramite questa elezione garantiranno l’agibilità futura del Ccnl.

Anche in questo caso le regole sono dettate solo da alcuni e asseverate dall’azione amministrativa dell’INL.

Di rilievo il passaggio della nota che precisa come la fase di avvio della raccolta dati debba essere anticipata da una fase di sperimentazione limitata solo a 2 contratti collettivi. Non, quindi, a 2 settori o comparti, ma a 2 contratti collettivi. Posto che il dato che interessa è solo quello delle OO.SS. per parte dei lavoratori, non essendo prevista la misurazione delle associazioni datoriali, pare evidente che i Ccnl abilitati sono tutti quelli sottoscritti dalle sigle rappresentative che, per i comparti sperimentali della Chimica e della Metalmeccanica, risulteranno sicuramente più d’uno. Un margine di scelta, quindi, pare davvero esserci, non generale, ma limitato ai contratti sottoscritti dalla triplice.

La sperimentazione, inoltre, fissa il periodo di osservazione nell’arco 2018-2021, pertanto pare di capire che la strada per l’acquisizione delle informazioni, già impervia per l’anno corrente, affronterà un dislivello positivo assolutamente proibitivo.

Nel confermare il massimo scetticismo e la massima sfiducia nella tendenza a estendere erga omnes una convenzione di diritto comune – peraltro non si tratta certo di un caso isolato – non si può negare che gli effetti per i datori di lavoro rischino di essere davvero incisivi. L’INL, sdoganando la convenzione Confindustria-Cgil-Cisl-Uil, chiarisce il proprio punto di vista sui Ccnl applicabili. Pur ribadendo che tale misurazione risulta irrealizzabile e inattendibile, difficilmente l’ente ispettivo riterrà agibile un contratto sottoscritto da sigle diverse da quelle sostenute con forza tramite i documenti di prassi con quanto ne consegue in termini di controlli e apparato sanzionatorio.

Vale la pena, quindi, prendere nota di questa considerazione, perché la libertà ispirata dall’indifeso articolo 39, Costituzione, potrà sicuramente trovare i favori della giurisprudenza, non certo quelli della prassi amministrativa degli enti, ma non tutti i datori di lavoro sono disponibili a difendere ogni singolo diritto in giudizio.

La nostra Costituzione garantisce la libertà contrattuale (articolo 39), così come quella sanitaria (articolo 32), eppure il green pass dei contratti, a differenza di quello sanitario, non trova alcun fondamento normativo, solo regole contrattuali che investono chi quei contratti non li ha proprio firmati.

Ai tempi in cui frequentavo l’università il diritto privato sembrava uno spauracchio, mai avrei immaginato potesse diventare così effimero.

Ah, comunque scommessa persa.

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Diritto sindacale