10 Novembre 2015

Istruzioni Inpgi per l’esonero contributivo

L’Inpgi, con circolare n.7 del 6 novembre 2015, ha diffuso importanti chiarimenti relativi all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo unico, co.118 ss., L. n.190/14.

Innanzitutto si precisa che l’esonero contributivo è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda o che procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).

Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. n.142/01.

L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nei limiti previsti, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione Inpgi:

  • i premi per l’assicurazione contro gli infortuni;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla L. n.166/91;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare Inpgi n.9/09. Rientra, invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare Inpgi n.5/14;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale.

 I datori di lavoro possono usufruire dell’esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’Inpgi. Nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio l’Istituto indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo della esatta contribuzione dovuta.

La domanda di esonero contributivo deve essere prodotta entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto.