10 Febbraio 2022

Ravvedimento operoso: il punto per il 2022

di Roberto Lucarini

Anche se istituto ormai datato (articoli 13 e 13-bis, D.Lgs. 472/1997), il ravvedimento operoso ha svolto il suo ruolo in maniera egregia nel corso di questi anni, pur se il Legislatore, con varie modifiche intervenute nel tempo, è riuscito nel capolavoro di creare una serie di casistiche operative in cui è facile perdere la bussola. Per tale motivo, al termine di queste brevi note, vi propongo uno schema riassuntivo delle distinte opzioni.

Trattandosi di una forma di agevolazione basata sul “ravvedimento” del soggetto, rispetto a un mancato o insufficiente versamento ovvero a una mancata presentazione dichiarativa, l’istituto risulta fondato sul gesto spontaneo, dunque “operoso”, che ripristina una situazione di mancanza. La ratio, che contiene alla sua base uno sconto sulla sanzione piena erogabile, si muove anche in funzione del tempo di effettuazione dell’operazione di ripristino del corretto versamento o dell’effettuazione dell’adempimento: prima fai a rimediare, più sconto ottieni!

Vi sono, infatti, molti tipi di ravvedimento, e molte situazioni di riduzione della sanzione amministrativa, che hanno fatto sbizzarrire certi autori con il conio di varie denominazioni; si va, infatti, dal ravvedimento sprint fino a quello lunghissimo.

Punto ineludibile è quello che richiede che il soggetto debitore esegua, spontaneamente, il pagamento delle seguenti voci:

  • imposta dovuta, perché omessa o parzialmente non versata;
  • sanzione in misura ridotta, di cui vedremo in seguito l’ammontare;
  • interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, decorrenti dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e fino a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Poi vi sono varie sfumature, ma di notevole impatto pratico, che sono state col tempo introdotte a fronte delle numerose situazioni operative riscontrabili.

Ricordo, infatti, che lo sconto sulla sanzione risulta praticabile, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative; cosa che, tuttavia, non vale, per specifica indicazione normativa, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Altra particolarità è legata al fatto che il contribuente potrà “avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti” dalle regole che presidiano l’istituto.

È concesso, infine, anche un pagamento non contestuale, riguardo le 3 voci prima richiamate (imposta, sanzione, interessi). Viene previsto che: “nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso”.

Ricordo, infine, che con il 2022 il tasso di interesse legale è stato innalzato all’1,25%, con ciò comportando un aumento del costo del ravvedimento stesso. Servirà prestare attenzione a quelle situazioni che comportano un’omissione o un’irregolarità commessa nei periodi ante 2022, sanata tuttavia soltanto in quest’ultimo anno. Per il corretto conteggio degli interessi di mora, infatti, sarà necessario valutare il tasso in vigore durante tutto il periodo interessato dal ravvedimento, calcolando gli interessi di mora secondo il differente valore percentuale.

Ecco infine in schema, le varie ipotesi proposte dall’attuale disciplina:

Tipo di violazione Termine di ravvedimento Sanzione ridotta Tipo di tributo Norma applicabile
Tardivo versamento del tributo Entro 14 giorni dalla scadenza 1/15 di 1/10 per ciascun giorno di ritardo  

Tutti i tributi

Co. 1, art. 13, DLgs. n. 471/97
Tardivo versamento del tributo Entro 30 giorni dalla scadenza  

1/10 del minimo

 

Tutti i tributi

Co. 1, lett. A, art. 13, DLgs. n. 472/97
Qualsiasi tipo di violazione e regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo  

 

Entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello, ovvero entro 90 giorni se non prevista dichiarazione

 

 

 

 

1/9 del minimo

 

 

 

 

Tutti i tributi

 

 

 

Co. 1, lett. A bis, art. 13, DLgs. n. 472/97

Qualsiasi tipo di violazione e regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno, ovvero entro 1 anno se non prevista dichiarazione  

 

1/8 del minimo

 

 

Tutti i tributi

 

Co. 1, lett. B, art. 13, DLgs. n. 472/97

Qualsiasi tipo di violazione e regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ovvero entro 2 anni se non prevista dichiarazione  

1/7 del minimo

Solo tributi gestiti dalla

Agenzia Entrate

 

Co. 1, lett. B bis, art. 13, DLgs. n. 472/97

Qualsiasi tipo di violazione e regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Successivamente al termine di presentazione della dichiarazione successiva, ovvero oltre 2 anni se non prevista dichiarazione  

 

1/6 del minimo

Solo tributi gestiti dalla

Agenzia Entrate

 

Co. 1, lett. B ter, art. 13, DLgs. n. 472/97

Qualsiasi tipo di violazione e regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo  

Dopo che sia stato notificato il PVC che contesta la violazione

 

1/5 del minimo

Solo tributi gestiti dalla

Agenzia Entrate

 

Co. 1, lett. B quater, art. 13, DLgs. n. 472/97

Presentazione tardiva della dichiarazione Entro 90 giorni dalla scadenza originaria 1/10 del minimo Tutti i tributi Co. 1, lett. C, art. 13, DLgs. n. 472/97

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Percorso Formativo 2024/2025